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Assicurazione obbligatoria – Garanzia assicurativa – Ciclomotore con due persone a bordo – Esclusione – Responsabilità in caso di sinistro con danni al trasportato – Responsabilità del conducente dell’autoveicolo con cui è venuto a collisione – Configurabilità.

(Giudice di Pace Civile di Lucera, 21 aprile 2004, n. 79)

Il conducente di autoveicolo che, in violazione dell’art. 154, terzo comma, lett. b), c.s., per aver svoltato a sinistra e non essersi fermato al centro di intersezione venendo a collisione con ciclomotore abbia cagionato danni al trasportato, è tenuto al risarcimento in solido con la sua compagnia assicuratrice. Il ciclomotore, infatti, non essendo abilitato al trasporto di altre persone oltre il conducente, non è assicurato per i danni subiti dai trasportati.

 

 

 

 

Mercoledì, 21 Aprile 2004
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