Patente – Revoca e sospensione – Sospensione.
Nella disciplina posta dall’art. 218 in tema di sospensione della patente di guida, solo il termine di venti giorni dall’accertamento della violazione che dà luogo alla sospensione della patente, entro il quale il Prefetto deve adottare il relativo provvedimento, ha carattere perentorio , mentre è del tutto privo di autonoma rilevanza il termine di cinque giorni entro il quale l’organo che abbia provveduto all’accertamento della violazione deve trasmettere al Prefetto la patente di guida unitamente al verbale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto irrilevante la violazione del termine di cinque giorni per la trasmissione al Prefetto del Verbale in quanto il provvedimento di sospensione era stato adottato entro i venti giorni dall’accertamento della violazione).