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Notizie brevi 11/02/2014

Patente a punti, ecco come è disciplinata

La patente a punti è stata introdotta in Italia da una decina d’anni, il sistema all’inizio ha dato dei risultati positivi, ora che conviviamo con lo stesso viene vissuto con meno angoscia.

 

È opportuno rammentare che il sistema della patente a punti, ha come obiettivo quello di valutare la condotta del conducente, decurtando dal proprio documento di guida, a seguito di determinate infrazioni stradali riconosco scite dal codice della strada e ricondotte al comportamento infrazionistico una prestabilita quota di decurtazioni dei punti.

 

In alcuni degli articoli contenuti nel Titolo V del vigente Codice della Strada (Norme di comportamento), oltre alla sanzione principale, quasi sempre pecuniaria, è prevista anche la decurtazione dei punti secondo una apposita tabella di cui all’articolo 126-bis del prefato C.d.S., norma speciale introdotta nell’estate del 2003.

 

A tutte le patenti di guida rilasciate dal 30/06/2003 viene attribuito un punteggio iniziale pari a 20 punti. A secondo del comportamento tenuto dal titolare del documento, detto punteggio può essere integrato o decurtato.

 

La decurtazione dei punti si verifica ogni qualvolta si commette una o più infrazioni, a seconda della gravità della violazione commessa, si possono perdere da 1 a 10 punti per ogni singola violazione e fino ad un massimo di 15 punti qualora vengano commesse contemporaneamente più infrazioni. Se però tra le infrazioni commesse ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente, vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.

 

In ogni caso le decurtazioni possono produrre al massimo l’azzeramento del punteggio che, quindi, non scende mai sotto quota zero.

 

Nel corso dei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida e comunque solo per quelle patenti rilasciate successivamente al 01/10/2003, i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati, fermo restando il tetto massimo di 15 punti qualora vengano commesse contemporaneamente più infrazioni.

 

Nel caso dei neopatentati, per il principio del raddoppio del punteggio perso, è possibile che una singola infrazione (per esempio di 8 punti) comporti la decurtazione di oltre 15 punti.

 

Se però tra le infrazioni commesse ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente, vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.
In ogni caso le decurtazioni possono produrre al massimo l’azzeramento del punteggio che, quindi, non scende mai sotto quota zero.

 

La decurtazione dei punti dal documento di guida del trasgressore che ha commesso l’infrazione.

 

Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196 dello stesso Codice della Strada, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento.

 

Unitamente al verbale, all’obbligato in solido viene trasmesso anche un invito a declinare i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione entro un termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell’atto.

 

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.

 

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati relativi al conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284,00 a euro 1.133,00.

 

In mancanza della comunicazione da parte dell’obbligato in solido che identifica il conducente del veicolo responsabile dell’infrazione, la decurtazione del punteggio non è mai posta a carico dello stesso obbligato in solido.

 

L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

 

La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi.

 

I conducenti professionali, qualora l’infrazione che prevede la decurtazione dei punti dal documento di guida interessi un conducente in possesso della C.Q.C. o del CAP di tipo KA o tipo KB nello svolgimento della propria attività lavorativa ed in relazione al veicolo condotto, il punteggio non si decurta alla patente di guida, ma esclusivamente ai titoli abilitativi professionali posseduti.

 

La procedura illustrata per la patente, si applica altresì alla Carta di Qualificazione del Conducente o al Certificato di Abilitazione Professionale.

 

Al rilascio del titolo abilitativo professionale, allo stesso è assegnata una dote iniziale di 20 punti che possono subire una o più decurtazioni a seguito di violazioni accertate che prevedono la decurtazione dei punti sulla patente. In tal caso, così come previsto per la patente di guida, il punteggio iniziale viene completamente ripristinato se, nei due anni dall’ultima violazione accertata che comporta perdita di punteggio sulla carta stessa, il titolare non commetta altre violazioni alla guida di un veicolo che richiede il possesso del titolo abilitativo professionale posseduto; inoltre beneficia dell’incremento di 2 punti ogni due anni (con un massimo di 30 punti), se non commette violazioni alla guida di veicoli che richiedono il possesso del documento abilitativo professionale.

 

Si applicano le regole relative al raddoppio della decurtazione del punteggio qualora le violazioni che la prevedono siano commesse da conducenti neopatentati.

 

In tal caso, però, è bene ricordare che il requisito di neopatentato va riferito alla data di rilascio della patente di guida e non a quella della C.Q.C. o del C.A.P., così che il raddoppio della decurtazione del punteggio ai titoli abilitativi professionali si applica solo quando il trasgressore ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni, mentre a nulla rileva la data di conseguimento della C.Q.C. o del C.A.P..

 

Il “bonus”

Quando nel corso di un biennio non vengono commesse infrazioni che comportano la decurtazione dei punti, il documento di guida viene incrementato di 2 punti, fino a raggiungere un massimo di 30 punti.

 

Qualora nel biennio trascorso il titolare della patente di guida commette un’infrazione per la quale è prevista la decurtazione di punti, ma questa comunicazione è trasmessa al DTT dopo che l’Ente ha accredito al titolare del documento il “bonus”, questo viene decurtato unitamente ai punti relativi all’infrazione commessa.

Presupposto fondamentale per reintegrare i punti persi, è che il credito non sia andato completamente esaurito.

Attraverso appositi corsi, è possibile il recupero di:

- 6 punti per i titolari di patente di guida di categoria A; B; BE e sottocategoria A1;

- 9 punti per i titolari di patente di guida di categoria C; CE; D; DE; CAP tipo KA e tipo KB.

 

E’ possibile tentare il recupero dei 6 o 9 punti solo dopo la comunicazione dell’avvenuta decurtazione.

Il corso per il recupero di 6 punti hanno durata complessiva di 12 ore, distribuite in 6 giorni e dalla durata di 2 ore cadauna, mentre quello per il recupero di 9 punti hanno durata complessiva di 18 ore, distribuite in 9 giorni e dalla durata di 2 ore cadauna.

 

 

di Girolamo Simonato
da motorioggi.it

 


 

Un ripasso della materia. (ASAPS)

 

 

 

 

 

 

Martedì, 11 Febbraio 2014
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