Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Opposizione – Udienza di comparizione – Rinvio a quella immediatamente successiva dinanzi allo stesso giudice – Obbligo di comunicazione alle parti – esclusione.
In materia di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada il rinvio dell’udienza di prima comparizione, fissata a norma dell’art. 23 L. n. 689/1981, alla udienza immediatamente successiva assegnata allo stesso giudice, da desumersi dal calendario annuale stabilito con decreto del presidente del tribunale ai sensi dell’art. 80 att. C.p.c., non va comunicato alle parti.