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Limiti alla circolazione – Corsie riservate ai mezzi pubblici – Veicolo munito di contrassegno invalidi – Autorizzazioni alla circolazione sulle predette corsie – Sussistenza – Veicolo la cui targa non sia annotata sull’apposito contrassegno – Possibilità di circolare.

(Cass. Civ., Sez. I, 13 gennaio 2005, n. 508)

In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11, comma quarto, e 12 D.P.R. n. 610 del 1996 e nell’art. 3381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, il cd “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione del veicolo adibito al trasporto di una persona invalida anche sulle corsie riservate ai mezzi pubblici, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire con qualsiasi  veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, senza alcuna necessità che detto contrassegno contenga un qualunque riferimento alla targa del mezzo mobile sul quale, in un determinato momento, quella persona si trovi a viaggiare. (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha annullato la decisione del Giudice di Pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada che circolava su una corsia riservata al transito dei mezzi pubblici ma che, sul veicolo dalla stessa condotto, ospitava una persona disabile munita del”contrassegno invalidi”.
 

 

 

 

 

 

Giovedì, 13 Gennaio 2005
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