Pedoni – Circolazione di pedoni – Attraversamento improvviso – Sulle strisce pedonali – Concorso di colpa dell’investito – Configurabilità.
In caso di investimento del pedone che attraversi la carreggiata sulle strisce pedonali, il concorso di colpa della vittima può ammettersi nell’ipotesi in cui il pedone abbia intrapreso l’attraversamento a così breve distanza dal veicolo sopraggiungente da rendere impossibile, al conducente di quest’ultimo, di evitare l’investimento. (Nella fattispecie il pedone, benché si fosse servito del passaggio pedonale ivi esistente, aveva iniziato l’attraversamento “all’improvviso” e senza prestare attenzione all’autobus che, a velocità moderata, stava sopraggiungendo, venendone investito con esito mortale).