I veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità
per poter circolare devono essere muniti di idoneo documento autorizzativo
che deve accompagnare il veicolo durante tutto il viaggio di andata
e, se occorre, anche al ritorno.
Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per
i veicoli eccezionali o pei i trasporti in condizioni di eccezionalità
devono essere presentate su carta legale all’ente proprietario
o concessionario in base alla tipologia di rete viaria interessata
al trasporto (autostrada, strade statali, provinciali comunali, ecc..).
Le caratteristiche relative a tale documento riguardano:
• l’autorizzazione è rilasciata o volta per volta
o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti
della massa massima tecnicamente ammissibile;
• nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti
percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale
o tecnica; • in particolari casi, qualora sia prevista la scorta
della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la
sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l’impresa
ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica;
• l’autorizzazione può essere data solo quando sia
compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con
la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione
ed in essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza
stradale;
• se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura
della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del
carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per
i quali è richiesta l’autorizzazione, deve altresì
essere determinato l’ammontare dell’indennizzo dovuto all’ente
proprietario della strada;
• l’autorizzazione comunque è subordinata al pagamento
delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi
ed alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione
del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie;
• ai limiti dimensionali stabiliti dall’autorizzazione non
concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio
ed ancoraggio del carico.
Tipi di autorizzazione per la circolazione di
Veicoli e trasporti eccezionali
Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli ed i trasporti eccezionali
sono dei seguenti tipi:
a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da
effettuarsi in un determinato periodo di tempo;
b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi
in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo
di tempo;
c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una
data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato periodo
di tempo. In questo caso la data di effettuazione del viaggio deve
essere comunicata dall’interessato all’ente rilasciante
per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima dell’inizio
del viaggio che comunque deve essere sempre effettuato nel periodo
autorizzato.
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per
i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità
devono essere presentate su carta legale all’ente proprietario
o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle
regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni
prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza
del periodo di autorizzazione richiesto.
Le regioni possono delegare le competenze relative al rilascio dell’autorizzazione
per circolare con un trasporto o un veicolo eccezionale ed in tale
caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione
sull’intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre
province.
Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare
il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve
essere espressamente motivato.
Prescrizione
Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo,
possono essere indicati, con annotazione a parte. fino ad un massimo
di 5 veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto,
ma devono essere osservate delle precise condizioni ovvero che:
a) sia documentata l’abbinabilità di ciascuno dei complessi
di veicoli scelti per il trasporto;
b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangono
invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione
alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro
una tolleranza del 20% e che comunque si determini una differenza
non superiore a 0,50 metri;
c) la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia superiore
a quella del primo veicolo.
Precisazioni
• L’autorizzazione accordata si intende valida per il primo
veicolo isolato o complesso di veicoli indicati nella domanda e la
sua sostituzione è ammessa a condizione che il richiedente,
nel caso che intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati come
riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi, per via
telegrafica o telefax, all’ente rilasciante, gli estremi del
veicolo isolato o complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto.
• Copia di tale comunicazione deve accompagnare l’autorizzazione,
di cui costituisce parte integrante, ai fini della validità.
• L’obbligo di comunicare gli estremi non ricorre nel caso
in cui, nell’effettuazione del trasporto, si utilizzi l’unico
veicolo trattore indicato nell’autorizzazione ed uno dei rimorchi
o semirimorchi individuati come riserva nell’autorizzazione medesima,
purché il complesso di veicoli così risultante rientri
nelle combinazioni autorizzate.
NOTA: Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo
periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre
per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un
massimo di 5 veicoli di riserva purché di documentata abbinabilità
e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti fissati dall’articolo
62 C.d.S. ed i limiti dimensionali fissati dall’autorizzazione.
Sicurezza e verifiche
Il veicolo o trasporto eccezionale autorizzato ad attraversare passaggi
a livello su linee ferroviarie elettrificate deve garantire la continuità
del servizio ferroviario e della sicurezza dell’attraversamento
con specifiche prescrizioni riportate sul titolo autorizzativo; infatti
fermo restando l’obbligo di verifica da parte dell’ente
rilasciante l’autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti
in altezza, i richiedenti devono altresì dichiarare di aver
verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche
che determinano un franco inferiore a 0,40 metri ed opere d’arte
con franco inferiore a 0,20 metri rispetto all’intradosso.
Ove non sussistano tali condizioni l’ente proprietario ha la
facoltà di rilasciare l’autorizzazione, previa adozione
di specifiche misure prescrittive e di controllo.
Indicazioni nella domanda di autorizzazione
Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad
individuare il richiedente e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto
eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere
di norma indicati:
A. per le autorizzazioni di tipo periodico:
1) una descrizione del carico compresa la natura del materiale
in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono,
nonché dell’eventuale imballaggio;
2) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico
riportante:
• il veicolo o complessi di veicoli compresi quelli eventuali
di riserva; • i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede
l’autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti
dall’ente proprietario o concessionario della strada;
• la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a
pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista, nonché
i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell’articolo
62 C.d.S.
3) le strade e i tronchi di strada interessati al transito;
4) il periodo di tempo per il quale si richiede l’autorizzazione.
B. per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:
1) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
2) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico
riportante:
• la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi
quelli eventuali di riserva, con il suo carico;
• il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e
la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico
nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni
e di massa.
Qualora ci sia eccedenza di peso rispetto a quanto previsto dall’articolo
62 C.d.S., devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici
e il baricentro del carico complessivo; inoltre alla domanda deve
essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità di tutto
l’itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale
rappresentante della ditta, con particolare riferimento all’inscrivibilità
in curva del veicolo, in caso di eccedenza dei limiti dimensionali
di cui all’articolo 61 C.d.S..
3) le strade o i tronchi di strade interessati al transito;
4) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il
trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio
o i viaggi.
Allegati alla domanda di autorizzazione
La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:
• fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento
sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal
quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili,
e nel caso di complessi, l’abbinamento della motrice con il rimorchio
o semirimorchio;
• ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell’indennizzo
d’usura stradale nonché di quello relativo agli oneri
inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l’agibilità
del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le
spese relative alla istruzione della pratica
NOTA: Si precisa che l’ente che rilascia l’autorizzazione
può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria,
assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono
essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché
alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o
del trasporto eccezionale autorizzato; inoltre nel caso in cui detta
polizza sia richiesta, all’atto del ritiro dell’autorizzazione,
il richiedente è tenuto a esibirne copia.
Durata delle autorizzazioni
Le autorizzazioni opportunamente rilasciate ai richiedenti hanno le
seguenti durate:
1) di tipo singolo non possono essere rilasciate autorizzazioni
per un periodo superiore ad un mese;
2) di tipo multiplo non possono essere rilasciate autorizzazioni
per un periodo superiore a tre mesi;
3) di tipo periodico non possono essere rilasciate autorizzazioni
per un periodo superiore a sei mesi, tranne che per i trasporti
eccezionali il cui carico risulti eccedente solo posteriormente per
non più di 4/10 la lunghezza del veicolo, per i quali
l’autorizzazione ha validità annuale.
NOTA: Le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate
dagli enti proprietari o concessionari di autostrade hanno una validità
non superiore ad un anno; in ogni caso è facoltà dell’amministrazione
che ha concesso il titolo autorizzativo revocare o sospendere l’efficacia
di ciascuna autorizzazione in qualunque momento, quando risulti incompatibile
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità
dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
L’onere di accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio,
della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto
dell’autorizzazione è a carico del titolare dell’autorizzazione.
Quando e’ prescitta la scorta
La scorta è prescritta qualora si verifichi anche una sola
delle seguenti condizioni:
• la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per
i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed
a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali
in larghezza;
• la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale
sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di
20 cm in relazione all’andamento planimetrico del percorso;
• il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore
a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o
utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
• il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore
a 25 m;
• la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h
sulle strade di tipo A e B (autostrade – strade extraurbane
principali), a 30 km/h sulle altre strade;
• il carico presenti una sporgenza posteriore superiore a 4/10
della lunghezza del veicolo;
• il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50
m rispetto al limite anteriore del veicolo.
Tipologie di scorte e provvedimenti di autorizzazione
(Modifiche introdotte dal DPR 235/04 all’art. 16 Reg. C.d.S.)
Le tipologie di scorte riguardanti i trasporti effettuati in eccezionalità
o i veicoli eccezionali si dividono sotto due profili: Scorta Tecnica
e Scorta della Polizia Stradale.
E’ prescritta la scorta tecnica:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B (autostrade
– strade extraurbane principali) a tre corsie, per veicoli o
trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,20 m e/o
di lunghezza fino a 35 m;
(così modificato dall’articolo 1 del DPR 28 luglio
2004 n. 235)
sulle strade o tratti di strade di tipo A e B (autostrade - strade
extraurbane principali) ovvero sulle altre strade extraurbane
ad almeno due corsie per senso di marcia, per i veicoli o trasporti
eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino
a 35 m;
b) sulle strade o tratti di strada di tipo A e B
(autostrade – strade extraurbane principali) a due corsie, per
i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,80 m e/o
lunghezza fino a 30 m; (così modificato dall’articolo
1 del DPR 28 luglio 2004 n. 235)
sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate nella
lettera “a” per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza
fino a 4 m. o lunghezza fino a 30 m.
c) sulle strade o tratti di strada di tipo C e D ( strade
extraurbane secondarie – strade urbane di scorrimento ) a più
di una corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali
fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a 28 m; (periodo soppresso
dall’articolo 1 del DPR 28 luglio 2004 n. 235)
d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per
senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza
fino a 3,30 m e/o lunghezza fino a 27 m. (periodo soppresso
dall’articolo 1 del DPR 28 luglio 2004 n. 235)
E’ prescritta la scorta di polizia stradale:
a) quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale
eccedono i predetti valori, nel provvedimento di autorizzazione
è prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale.
Questi, ai sensi dell’articolo 10 comma 9° del Codice della
Strada, nonché secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno,
se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l’impresa che effettua
il trasporto ad avvalersi per tutto il percorso o per parte di esso,
di una scorta effettuata da personale abilitato a svolgere scorte
tecniche, ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata
con i predetti soggetti fissandone il numero e le modalità
di intervento.
PRECISAZIONE: il DPR 235/04 ha introdotto un apposito comma
(6° bis) all’articolo 16 del Regolamento di Attuazione del
Codice della strada che dispone, per i concessionari di cui all’articolo
28 del C.d.S., la possibilità di effettuare la scorta tecnica
per i veicoli nella loro disponibilità e per i trasporti di
proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui
abbiano la disponibilità.
Il personale che effettua la scorta deve essere munito di apposita
abilitazione ed i veicoli devono essere attrezzati secondo le disposizioni
dello stesso disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero
dei lavori pubblici.
PRESCRIZIONI: il DPR 235/04 ha attribuito alla scorta tecnica
anche la possibilità di pilotaggio e regolazione del traffico
veicolare durante l’espletamento del servizio di scorta al carico
eccezionale, ma allo stesso tempo ha imposto, tanto per la polizia
stradale, quanto per le scorta tecnica, l’obbligo di annotare
sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, prima
dell’inizio della scorta al carico eccezionale ed immediatamente
dopo la fine della stessa, la data e l’ora di inizio e di fine
dell’attività.
La scorta della polizia stradale
In riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n.300/A/23649/101221/2
del 19 giugno 1997 la domanda di scorta dovrà essere redatta
in carta resa legale e sottoscritta dal titolare dell’impresa
che effettua il trasporto, ovvero dal proprietario del veicolo e dovrà
pervenire alla Sezione Polizia Stradale competente per territorio
d’inizio della scorta almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima
della data fissata per la partenza.
Tuttavia, quando si tratta di scorte contenute nell’ambito territoriale
di un solo Compartimento o per un itinerario non superiore a 200
chilometri, questo termine sarà ridotto a 4 (quattro)
giorni.
OBBLIGHI: alla domanda, che dovrà indicare dettagliatamente
l’itinerario del viaggio ed il giorno per il quale si richiede
la scorta, dovranno essere allegate:
• le autorizzazioni degli enti proprietari e concessionari delle
strade relative ai tratti di strada per i quali è richiesta
la scorta;
• un documento fidejussorio bancario o assicurativo, ovvero il
riferimento alla fideiussione globale di cui è in possesso
l’impresa che effettua il trasporto e dal titolo dovrà
risultare chiaramente la garanzia a favore dell’impresa che effettua
il trasporto o del proprietario del veicolo eccezionale che dovranno
essere nominativamente individuati.
• le fotocopie delle carte di circolazione dei mezzi impiegati.
*
Ispettore Polizia Stradale.