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Articoli 29/12/2004

Autorizzazioni per trasporti eccezionali Obblighi e prescrizioni.

Autorizzazioni per trasporti eccezionali
Obblighi e prescrizioni.


di Franco Medri*

I veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità per poter circolare devono essere muniti di idoneo documento autorizzativo che deve accompagnare il veicolo durante tutto il viaggio di andata e, se occorre, anche al ritorno.

Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o pei i trasporti in condizioni di eccezionalità devono essere presentate su carta legale all’ente proprietario o concessionario in base alla tipologia di rete viaria interessata al trasporto (autostrada, strade statali, provinciali comunali, ecc..).

Le caratteristiche relative a tale documento riguardano:

• l’autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile;
• nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica; • in particolari casi, qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l’impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica;
• l’autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione ed in essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale;
• se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l’autorizzazione, deve altresì essere determinato l’ammontare dell’indennizzo dovuto all’ente proprietario della strada;
• l’autorizzazione comunque è subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi ed alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l’effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie;
• ai limiti dimensionali stabiliti dall’autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.

Tipi di autorizzazione per la circolazione di
Veicoli e trasporti eccezionali


Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli ed i trasporti eccezionali sono dei seguenti tipi:

a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo;

b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo;

c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro un determinato periodo di tempo. In questo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall’interessato all’ente rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima dell’inizio del viaggio che comunque deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta legale all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.

Le regioni possono delegare le competenze relative al rilascio dell’autorizzazione per circolare con un trasporto o un veicolo eccezionale ed in tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province.

Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato.

Prescrizione

Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte. fino ad un massimo di 5 veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, ma devono essere osservate delle precise condizioni ovvero che:

a) sia documentata l’abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli scelti per il trasporto;
b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangono invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che comunque si determini una differenza non superiore a 0,50 metri;
c) la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo.

Precisazioni

• L’autorizzazione accordata si intende valida per il primo veicolo isolato o complesso di veicoli indicati nella domanda e la sua sostituzione è ammessa a condizione che il richiedente, nel caso che intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati come riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi, per via telegrafica o telefax, all’ente rilasciante, gli estremi del veicolo isolato o complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto.

• Copia di tale comunicazione deve accompagnare l’autorizzazione, di cui costituisce parte integrante, ai fini della validità.

• L’obbligo di comunicare gli estremi non ricorre nel caso in cui, nell’effettuazione del trasporto, si utilizzi l’unico veicolo trattore indicato nell’autorizzazione ed uno dei rimorchi o semirimorchi individuati come riserva nell’autorizzazione medesima, purché il complesso di veicoli così risultante rientri nelle combinazioni autorizzate.

NOTA: Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di 5 veicoli di riserva purché di documentata abbinabilità e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti fissati dall’articolo 62 C.d.S. ed i limiti dimensionali fissati dall’autorizzazione.

Sicurezza e verifiche

Il veicolo o trasporto eccezionale autorizzato ad attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate deve garantire la continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell’attraversamento con specifiche prescrizioni riportate sul titolo autorizzativo; infatti fermo restando l’obbligo di verifica da parte dell’ente rilasciante l’autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i richiedenti devono altresì dichiarare di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 metri ed opere d’arte con franco inferiore a 0,20 metri rispetto all’intradosso.
Ove non sussistano tali condizioni l’ente proprietario ha la facoltà di rilasciare l’autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.

Indicazioni nella domanda di autorizzazione

Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati:

A. per le autorizzazioni di tipo periodico:
1) una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonché dell’eventuale imballaggio;
2)
lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante:
• il veicolo o complessi di veicoli compresi quelli eventuali di riserva; • i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l’autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall’ente proprietario o concessionario della strada;
• la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista, nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell’articolo 62 C.d.S.
3) le strade e i tronchi di strada interessati al transito;
4) il periodo di tempo per il quale si richiede l’autorizzazione.

B. per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:
1) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
2) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante:
• la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico;
• il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa.
Qualora ci sia eccedenza di peso rispetto a quanto previsto dall’articolo 62 C.d.S., devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo; inoltre alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità di tutto l’itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva del veicolo, in caso di eccedenza dei limiti dimensionali di cui all’articolo 61 C.d.S..
3) le strade o i tronchi di strade interessati al transito;
4) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.

Allegati alla domanda di autorizzazione
La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

• fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili, e nel caso di complessi, l’abbinamento della motrice con il rimorchio o semirimorchio;
• ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell’indennizzo d’usura stradale nonché di quello relativo agli oneri inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l’agibilità del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica
NOTA: Si precisa che l’ente che rilascia l’autorizzazione può esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato; inoltre nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all’atto del ritiro dell’autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia.


Durata delle autorizzazioni

Le autorizzazioni opportunamente rilasciate ai richiedenti hanno le seguenti durate:
1) di tipo singolo non possono essere rilasciate autorizzazioni per un periodo superiore ad un mese;
2) di tipo multiplo non possono essere rilasciate autorizzazioni per un periodo superiore a tre mesi;
3) di tipo periodico non possono essere rilasciate autorizzazioni per un periodo superiore a sei mesi, tranne che per i trasporti eccezionali il cui carico risulti eccedente solo posteriormente per non più di 4/10 la lunghezza del veicolo, per i quali l’autorizzazione ha validità annuale.
NOTA: Le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate dagli enti proprietari o concessionari di autostrade hanno una validità non superiore ad un anno; in ogni caso è facoltà dell’amministrazione che ha concesso il titolo autorizzativo revocare o sospendere l’efficacia di ciascuna autorizzazione in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
L’onere di accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione è a carico del titolare dell’autorizzazione.

Quando e’ prescitta la scorta

La scorta è prescritta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
• la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
• la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all’andamento planimetrico del percorso;
• il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
• il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
• la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B (autostrade – strade extraurbane principali), a 30 km/h sulle altre strade;
• il carico presenti una sporgenza posteriore superiore a 4/10 della lunghezza del veicolo;
• il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.

Tipologie di scorte e provvedimenti di autorizzazione
(Modifiche introdotte dal DPR 235/04 all’art. 16 Reg. C.d.S.)

Le tipologie di scorte riguardanti i trasporti effettuati in eccezionalità o i veicoli eccezionali si dividono sotto due profili: Scorta Tecnica e Scorta della Polizia Stradale.

E’ prescritta la scorta tecnica:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B (autostrade – strade extraurbane principali) a tre corsie, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m;
(così modificato dall’articolo 1 del DPR 28 luglio 2004 n. 235)

sulle strade o tratti di strade di tipo A e B (autostrade - strade extraurbane principali) ovvero sulle altre strade extraurbane ad almeno due corsie per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4,50 m o di lunghezza fino a 35 m;

b) sulle strade o tratti di strada di tipo A e B (autostrade – strade extraurbane principali) a due corsie, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m; (così modificato dall’articolo 1 del DPR 28 luglio 2004 n. 235)

sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate nella lettera “a” per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 4 m. o lunghezza fino a 30 m.

c) sulle strade o tratti di strada di tipo C e D ( strade extraurbane secondarie – strade urbane di scorrimento ) a più di una corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a 28 m; (periodo soppresso dall’articolo 1 del DPR 28 luglio 2004 n. 235)

d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a 3,30 m e/o lunghezza fino a 27 m. (periodo soppresso dall’articolo 1 del DPR 28 luglio 2004 n. 235)

E’ prescritta la scorta di polizia stradale:

a) quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i predetti valori, nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta a cura degli organi di polizia stradale.
Questi, ai sensi dell’articolo 10 comma 9° del Codice della Strada, nonché secondo le direttive fornite dal Ministero dell’Interno, se ne ricorrono le condizioni, autorizzano l’impresa che effettua il trasporto ad avvalersi per tutto il percorso o per parte di esso, di una scorta effettuata da personale abilitato a svolgere scorte tecniche, ovvero impongono che la scorta da loro effettuata sia integrata con i predetti soggetti fissandone il numero e le modalità di intervento.

PRECISAZIONE:
il DPR 235/04 ha introdotto un apposito comma (6° bis) all’articolo 16 del Regolamento di Attuazione del Codice della strada che dispone, per i concessionari di cui all’articolo 28 del C.d.S., la possibilità di effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro disponibilità e per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità.
Il personale che effettua la scorta deve essere munito di apposita abilitazione ed i veicoli devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici.

PRESCRIZIONI: il DPR 235/04 ha attribuito alla scorta tecnica anche la possibilità di pilotaggio e regolazione del traffico veicolare durante l’espletamento del servizio di scorta al carico eccezionale, ma allo stesso tempo ha imposto, tanto per la polizia stradale, quanto per le scorta tecnica, l’obbligo di annotare sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, prima dell’inizio della scorta al carico eccezionale ed immediatamente dopo la fine della stessa, la data e l’ora di inizio e di fine dell’attività.

La scorta della polizia stradale
In riferimento alla circolare del Ministero dell’Interno n.300/A/23649/101221/2 del 19 giugno 1997 la domanda di scorta dovrà essere redatta in carta resa legale e sottoscritta dal titolare dell’impresa che effettua il trasporto, ovvero dal proprietario del veicolo e dovrà pervenire alla Sezione Polizia Stradale competente per territorio d’inizio della scorta almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza.
Tuttavia, quando si tratta di scorte contenute nell’ambito territoriale di un solo Compartimento o per un itinerario non superiore a 200 chilometri, questo termine sarà ridotto a 4 (quattro) giorni.
OBBLIGHI: alla domanda, che dovrà indicare dettagliatamente l’itinerario del viaggio ed il giorno per il quale si richiede la scorta, dovranno essere allegate:
• le autorizzazioni degli enti proprietari e concessionari delle strade relative ai tratti di strada per i quali è richiesta la scorta;
• un documento fidejussorio bancario o assicurativo, ovvero il riferimento alla fideiussione globale di cui è in possesso l’impresa che effettua il trasporto e dal titolo dovrà risultare chiaramente la garanzia a favore dell’impresa che effettua il trasporto o del proprietario del veicolo eccezionale che dovranno essere nominativamente individuati.
• le fotocopie delle carte di circolazione dei mezzi impiegati.

* Ispettore Polizia Stradale.

  






di Franco Medri

da "Il Centauro" n.91
Mercoledì, 29 Dicembre 2004
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