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Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – emissione – Termine – Termine di 210 giorni per l’emissione di ordinanza prefettizia – Condizione di validità.

(Cass. Civ., Sez. I, 18 agosto 2004, n. 16073)

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il rispetto del termine concesso all’ufficio cui appartiene l’organo accertatore (giorni 30 ex art. 203 cod. strada) ed al Prefetto per l’eventuale istruzione integrativa e l’emissione del provvedimento (giorni 180 ex art. 204 cod. strada) costituisce requisito di legittimità del provvedimento medesimo, sia esso un’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa o invece un’archiviazione, con la conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione di legge. Ne consegue che condizione di validità dell’ordinanza-ingiunzione è il rispetto del termine di 210 giorni complessivamente previsto per l’emissione (adozione e non notificazione) del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di cui agli artt. 203 e 204 cod. strada (giorni 30 + 180).

 

 

 

Mercoledì, 18 Agosto 2004
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