Venerdì 22 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Preavviso di accertamento della violazione.

(Cass. Civ., Sez. I, 24 marzo 2004, n. 5875)

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell’opposizione di cui alla legge n. 689/1981 avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che è atto prodromico all’ordinanza-ingiunzione e non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo – se non impugnato – a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’artt. 203, terzo comma, del codice della strada.

 

 

 

 


 

Mercoledì, 24 Marzo 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK