Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Preavviso di accertamento della violazione.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell’opposizione di cui alla legge n. 689/1981 avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che è atto prodromico all’ordinanza-ingiunzione e non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo – se non impugnato – a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’artt. 203, terzo comma, del codice della strada.