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Circolazione stradale - Soggetti condannati per determinati reati (nella specie, reati in materia di stupefacenti) - Previsto divieto di conseguire o rinnovare la patente di guida e revoca della patente di guida posseduta - Asserita irragionevolezza dell'automatismo...

(Giudice delle Leggi, Corte Costituzionale, ordinanza 1° luglio 2013, n. 169)

 

Giudice delle Leggi
CORTE COSTITUZIONALE
Ordinanza 1° luglio 2013, n. 169

 

Circolazione stradale - Soggetti condannati per determinati reati (nella specie, reati in materia di stupefacenti) - Previsto divieto di conseguire o rinnovare la patente di guida e revoca della patente di guida posseduta - Asserita irragionevolezza dell'automatismo - Asserita lesione della finalità rieducativa della pena - Natura non obbligata dell'intervento additivo auspicato - Indeterminatezza del petitum - Carattere meramente ipotetico e virtuale della rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 120, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ) della legge 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui fa derivare automaticamente dalla condanna per reati in materia di stupefacenti il divieto di conseguire la patente di guida e la consequenziale revoca di quella eventualmente posseduta. Premesso che il rimettente chiede in sostanza una pronuncia additiva per consentire all'autorità amministrativa di valutare caso per caso «la possibilità di superare per avvenuta emenda il giudizio morale negativo» riferito dalla norma denunciata all'autore dei reati in materia di stupefacenti, l'esame della questione di legittimità costituzionale è precluso: dalla natura non vincolata dell'intervento additivo auspicato; dall'assoluta indeterminatezza del petitum, per omessa individuazione delle condizioni della «emenda» la cui valutazione si vorrebbe affidare all'autorità amministrativa; dal carattere ipotetico e virtuale della rilevanza della questione, non essendo indicata dal rimettente la condizione del ricorrente che potrebbe dar luogo alla prefigurata emenda e condurre all'annullamento del provvedimento di revoca della patente impugnato nel giudizio a quo .
(Ordinanza n. 169 del 19 giugno 2013)

 

 

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Lunedì, 01 Luglio 2013
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