MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 gennaio 2014 Modalità di redazione della relazione tecnica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per il rinnovo della patente di guida per via telematica. (14A00927)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 gennaio 2014
Modalità di redazione della relazione tecnica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per il rinnovo della patente di guida per via telematica. (14A00927)
(GU n. 33 del 10 febbraio 2014)
IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida» e successive modificazioni;
Visto l'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, inerente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre, n. 231 recante «Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente», che all'articolo 4 rinvia la disciplina applicativa delle nuove procedure di comunicazione ad un decreto dello stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della salute;
Visto in particolare l'articolo 4, comma 1 del decreto dirigenziale 15 novembre 2013 del Capo del Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2013 n. 289, riguardante «Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione e del rinnovo di validità della patente», che prevede che con provvedimento del Ministero della salute sono definite le modalità di redazione della relazione medica per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per il rinnovo della patente di guida in via telematica;
Ritenuto pertanto necessario individuare i contenuti della relazione medica di cui al citato art. 4 del decreto dirigenziale 15 novembre 2013;