Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Competenza – Violazioni del nuovo codice della strada – Sanzione non pecuniaria sola o congiunta a sanzione pecuniaria – Competenza del giudice di pace – Sussistenza.
La competenza per materia a conoscere dell’opposizione a ordinanza ingiunzione per violazioni del nuovo codice della strada (D.L.vo n. 285 del 1992) è attribuita, nei casi in cui sia stata applicata un sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, al giudice di pace ai sensi del combinato disposto degli artt. 205, comma terzo, D.L.vo n. 285 cit. e 22 bis della legge n. 689 del 1981. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto sussistente la competenza del giudice di pace con riguardo a sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi per la violazione prevista dal combinato disposto dagli artt. 16, comma primo lett. b, D.L.vo n. 285 cit. e 26, comma quarto, D.P.R. n. 495 del 1992, sanzionata dal combinato disposto dei commi quarto e quinto del medesimo art. 16, comma primo lett. b).