Precedenza – Incroci stradali – Doveri del conducente favorito – Osservanza – Obblighi del conducente che si immette su strada privilegiata – Inosservanza – Azione improvvisa del conducente non favorito – Imprevedibilità – Concorso di colpa del favorito nella causazione di sinistro – Esclusione
In tema di responsabilità da sinistri stradali, il conducente con diritto di precedenza che stia per immettersi in un crocevia deve comunque moderare la velocità, continuamente ispezionare la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del mezzo e del traffico, e prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada. Tuttavia, quando il sinistro si sia verificato a causa di un movimento inopinato ed improvviso del soggetto antagonista, nella specie ciclomotore sopraggiunto a velocità particolarmente elevata, il conducente favorito non è responsabile penalmente della morte del conducente del ciclomotore perché la repentina ed imprevedibile azione altrui deve ritenersi causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell’evento.