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Autotrasporto – Obbligo di cronotachigrafo – Inserimento del foglio di registrazione con data non esatta – Violazione del regolamento CEE n. 3821 del 1985, sanzionata dall’art. 19 L. n. 727/1978 – Configurabilità – Violazione dell’art. 179 c.s. – Esclusione.

(Cass. Civ., Sez. I, 7 ottobre 2004, n. 19998)


L’indicazione, nel foglio di registrazione inserito nel cronotachigrafo, di una data di inizio dell’utilizzazione diversa da quella effettiva integra violazione della disposizione di cui all’art. 15, comma quinto, lett. b), del regolamento CEE n. 3821, del 1985, sanzionata con norma interna ex art. 19 della legge del 1978, non essendo, all’uopo, applicabile la sanzione di cui all’art. 179 del codice della strada, che si riferisce alle diverse ipotesi ivi specificamente indicate (e in particolare, nella lettera C  del comma secondo, al mancato inserimento, nel cronotachigrafo, del fogliodi registrazione).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì, 07 Ottobre 2004
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