Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Infrazione al codice della strada elevato dai carabinieri – Opposizione – Legittimazione passiva – Autorità di vertice – Individuazione – Ministro della difesa e Ministro dell’Interno – Legittimazione concorrente – Sussistenza.
Nell’ipotesi in cui venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale di contestazione per violazione al codice della strada (non, dunque, avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, il quale, in tal caso, è dotato di propria legittimazione processuale passiva ex art. 204 c.s.), la legittimazione passiva va riconosciuta alternativamente, sia alle singole amministrazioni centrali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione (nella specie, i Carabinieri, e perciò il Ministero della Difesa) sia al Ministero dell’Interno, il quale ai sensi dell’art. 11 c.s., possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale, ed ha il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il ricorso dei Ministeri della difesa e dell’Interno, proposto contro la sentenza del Giudice di pace, e fondato sul presupposto che essa fosse stato inutiliter data in ragione della mancata presenza in giudizio della Prefettura; sentenza con la quale era stato annullato il verbale di fermo amministrativo e condannato il Ministero della Difesa al pagamento delle spese di custodia e giudizio).