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Articoli 20/02/2014

AUTOTRASPORTO
Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori

di Franco Medri*
Foto di repertorio dalla rete

L'articolo 10, commi 2 e 3, del Regolamento CE n. 561/2006 prescrive che “Le imprese di trasporto organizzano l’attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni ed effettuano controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85 e del capo II del presente regolamento. Le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche qualora l’infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di considerare le imprese di trasporto pienamente responsabili, detti Stati membri possono subordinare tale responsabilità all’infrazione dei paragrafi 1 e 2 da parte dell’impresa. Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa”.

 

> LEGGI L'ARTICOLO

 

da il Centauro n. 172

 

 

 

 

Giovedì, 20 Febbraio 2014
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