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Articoli 21/02/2014

Duplicato patente di guida, la tariffa non va pagata se viene modificata le denominazione del comune

* Girolamo Simonato

Per il duplicato della patente di guida, non va pagata la tariffa se il comune ha una nuova denominazione.
Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce che non spetta al richiedente il duplicato della patente il pagamento della tariffa di cui al punto 2 della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Tariffe per le operazioni in materia di Motorizzazione) - pari attualmente a 9 euro - nel caso in cui l'aggiornamento nel sistema informatico sia dovuto a un cambio di denominazione del Comune di nascita.

 

Infatti, con Circolare n. 3107 del 12 febbraio 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito che l’operazione di aggiornamento del nome del comune nel sistema informatico di questa Amministrazione, non comporta il pagamento della tariffa sopra indicata, giacché non può essere addebitata al richiedente la variazione del Comune di nascita, che deriva, evidentemente, da un atto normativo del tutto indipendente dalla volontà del soggetto stesso. Di conseguenza per tale variazione nel sistema informatico, non deve essere richiesta la predetta tariffa.
Nel caso in cui il titolare della patente intenda, successivamente al rilascio della stessa, variare il dato relativo al comune di nascita, dovrà richiedere il duplicato della patente, allegando le attestazioni di pagamento previste per detta procedura.

 

*Direttore motorioggi.it

 

Venerdì, 21 Febbraio 2014
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