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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Ricorso al prefetto – Ordinanza di archiviazione – Opposizione ex art. 22 L. n. 689/81 da parte del Comune – Esclusione.

(Cass. Civ., Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3038)

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deve essere esclusa la probabilità, da parte del Comune, del ricorso in opposizione, ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, avverso l’ordinanza di archiviazione degli atti emessa dal prefetto, ai sensi dell’art. 204, primo comma, del codice della strada, sul ricorso proposto ex art. 203 del codice della strada dal presunto trasgressore, ovvero dagli altri soggetti indicati dall’art. 196 dello stesso codice, contro il verbale di accertamento della violazione di norme del codice della strada elevato dalla polizia municipale. Ciò dipende da ragioni sia di ordine oggettivo, atteso che l’ordinanza di archiviazione adottata dal prefetto non rientra tra gli atti nei confronti dei quali tale opposizione è esperibile; sia di ordine soggettivo e sistematico, giacché in materia di circolazione stradale, non è identificabile una situazione giuridica soggettiva avente consistenza di diritto soggettivo in capo all’amministrazione comunale sino a quando non si sia esaurito il potere di intervento del prefetto, né risulta ammissibile che il Comune insorga avverso le statuizioni di un organo, il prefetto, investito, nella specifica materia (nella quale sono presenti esigenze unitarie in grado di giustificare l’attrazione delle funzioni amministrative allo Stato), di funzioni di controllo e di revisione dell’operato della polizia municipale. Né la mancata previsione della possibilità, per il Comune, di proporre ricorso in opposizione avverso la detta ordinanza di archiviazione è suscettibile di dare fondamento ad un dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 24 e 128 Cost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì, 15 Febbraio 2005
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