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Depenalizzazione – Applicazione delle sanzioni – Solidarietà – Interpretazione estensiva – Ammissibilità – Esclusione – Fattispecie in tema di violazione dell’art. 21 c.s., occupazione di suolo pubblico con materiali e macchinari per l’esecuzione di lavori.

(Cass. Civ., Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6063)

Il sistema della legge n. 689/81 preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente il profilo di deroga ad esso apportato attraverso l’istituto della “solidarietà” (art. 6), resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l’ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della “riserva di legge” fissato nell’art. 1 (In applicazione di tale principio la Cassazione ha respinto il ricorso del comune contro la sentenza del giudice di pace che aveva escluso la responsabilità del proprietario di un immobile, in quanto estraneo al fatto, in una fattispecie nella quale egli era stato reso destinatario di un’ordinanza-ingiunzione, per violazione dell’art. 21 del c.s. – dovuta all’occupazione di 25 mq. Di suolo pubblico con vari macchinari e materiali edili, senza autorizzazione, in quanto scaduta – insieme all’imprenditore edile esecutore dei lavori che con il suo comportamento negativo aveva commesso la violazione contestata).

 

 

 

 

 

 

 

Sabato, 12 Marzo 2005
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