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Articoli 24/02/2014

Patente cittadini stranieri, il problema dei dati anagrafici

di Girolamo Simonato*

In questi giorni il Ministero dei Trasporti ha pubblicato la circolare n. 3877 del 19 febbraio 2014 che tratta la problematica degli stranieri, infatti, la circolare ministeriale fa chiarezza sulla difformità tra i dati anagrafici riportati sui documenti esibiti dai cittadini stranieri nati all’estero, o carenza dell’indicazione del luogo di nascita, ai fini dell’espletamento delle procedure per il rilascio di titoli di abilitazione alla guida  un’importante circolare per gli stranieri.
Già nel mese di agosto lo stesso Ministero aveva emesso un provvedimento con cui venivano impartite istruzioni in merito alle procedure di conseguimento dei titoli abilitativi alla guida da parte di cittadini stranieri che esibiscono documenti non riportanti il luogo di nascita in cui detto luogo è scritto in maniera differente da quello riportato sul permesso di soggiorno. Queste disposizioni erano state emanate con Circolare n. 20837 del 9 agosto 2013.

 

Il Ministero riesaminando la complessa materia, ha ritenuto opportuno estendere quelle istruzioni anche agli altri casi di rilascio dei documenti, quali conversione e duplicato. Il tutto nasce da numerose segnalazioni di cittadini stranieri, nati all’estero, ai quali, in ragione dell’assenza, sui documenti esibiti, del luogo di nascita, è spesso impedito di espletare le formalità necessarie per acquisire un titolo di abilitazione alla guida. Il cittadino proveniente da Stato estero deve comprovare la propria identità mediante l’esibizione del passaporto o di altro documento equivalente, questo, secondo le normative vigenti, avviene all’atto di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di quell’ente. È sottinteso che lo stesso si è presentato all’ufficio di Stato Civile con un documento dal quale evince la sua identità. La stessa viene desunta dalla presentazione del passaporto o documenti equivalenti o da altra documentazione autentica, tradotta e legalizzata o postillata con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente

 

Il Ministero dispone che, nel caso in cui un cittadino straniero richieda il rilascio di un titolo abilitativo alla guida esibendo passaporto o altro documento equivalente e permesso di soggiorno, oppure carta di identità, gli uffici della Motorizzazione procederanno come segue: nel caso in cui il luogo di nascita risulti da uno dei documenti summenzionati, lo stesso sarà riportato sulla documentazione utile ad espletare le procedure del caso. Nel caso di specie che il luogo di nascita non risulti da nessuno dei documenti, l’addetto alla motorizzazione provvederà all’inscrizione nell’apposito campo dedicato al luogo di nascita, lo Stato di provenienza desunto dagli stessi documenti.
Con riferimento, poi, alle ipotesi di discordanza sostanziale tra i dati anagrafici riportati nei documenti, al fine di garantire l'uniformità dei dati da iscriversi nel titolo abilitativo alla guida da conseguirsi, con quelli contenuti nei documenti esibiti dal cittadino straniero, gli Uffici Motorizzazione civile indicheranno a quest'ultimo la necessità di interpellare i competenti uffici dell'anagrafe o della Questura, per acquisire i necessari chiarimenti ed, eventualmente, far rettificare le generalità contenute nel permesso di soggiorno.

 

 * Direttore: www.motorioggi.it
 

 

 

Lunedì, 24 Febbraio 2014
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