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Decreti Legge 25/02/2014

Decreto svuota-carceri: il testo coordinato in Gazzetta

(n. 146 , G.U. 21.02.2014)

Il testo nasce dalla necessità di restituire alle persone detenute la possibilità di un effettivo esercizio dei diritti fondamentali e di affrontare il fenomeno dell’ormai endemico sovraffollamento carcerario, nel rispetto delle fondamentali istanze di sicurezza della collettività.

Tenendo conto anche delle sollecitazioni provenienti dal Presidente della Repubblica, dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, si introduce un pacchetto di misure che operano su distinti piani.
Si vuole quindi intervenire con l’obiettivo di diminuire, in maniera selettiva e non indiscriminata, il numero delle persone ristrette in carcere.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso misure dirette ad incidere sia sui flussi di ingresso negli istituti di pena (con un intervento “chirurgico” in materia di piccolo spaccio di stupefacenti, responsabile della presenza in carcere di un numero elevatissimo di persone) che su quelli di uscita dal circuito penitenziario (estendendo la possibilità di accesso all’affidamento in prova al servizio sociale, sia ordinario che terapeutico; ampliando a 75 giorni per ciascun semestre la riduzione per la liberazione anticipata, in un arco di tempo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il dicembre 2015; stabilizzando l’istituto della esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010).

La modifica riguarda ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti e consiste nell’introduzione di una nuova ipotesi di reato in luogo della previgente circostanza attenuante. Infatti, per il sistema del bilanciamento delle circostanze che poteva comportare l’azzeramento di quella attenuante legata alla lieve entità del fatto si arrivava spesso a pene molto alte e sproporzionate. La norma prevede comunque una riduzione, nel massimo, della pena edittale. Per quanto attiene all’affidamento terapeutico si interviene esclusivamente per ampliare le ipotesi concessione anche ai casi di precedenti violazioni (come indicato dalla Corte Costituzionale) che, ovviamente continuano ad essere sottoposte alla valutazione del Giudice.

Per quanto riguarda la “liberazione anticipata” si amplia il beneficio dell’aumento dei giorni di detenzione (da 60 a 75) per ciascun semestre di pena espiata. L’applicazione retroattiva comporta una contenuta anticipazione di una uscita che si verificherebbe comunque in tempi brevi. Non si tratta di una misura automatica e non si determina una liberazione immediata (in massa) di un numero rilevante di detenuti, ma è spalmata nel tempo e comunque sottoposta alla rivalutazione del Giudice che deve verificare il corretto comportamento dei detenuti. Inoltre per i reati più gravi previsti dall’art. 4 bis dell’ord. Pen. è richiesta una motivazione rafforzata per giustificare la riduzione.

La misura (già preannunciata ed approvata dal Comitato dei Ministri di Strasburgo nell’incontro del 5 novembre) è indispensabile anche per adeguarsi alla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei diritti dell’uomo che impone l’adozione di misure compensative interne per il sovraffollamento.

Si rafforzano gli strumenti di tutela dei diritti delle persone detenute:

  • viene istituita la figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della libertà personale (intervento, quest’ultimo, senza alcun onere per la finanza pubblica);
  • viene anche previsto un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza (caratterizzato da meccanismi diretti a garantire l’effettività delle decisioni giudiziarie, nella prassi troppo spesso inevase) finalizzato a garantire ai detenuti e internati la tutela dei loro diritti.
  • vengono introdotte norme dirette a semplificare la trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza, sulla quale graverà, in termini organizzativi, il peso dell’intervento d’urgenza.

Si interviene inoltre sulla disciplina della espulsione per detenuti non appartenenti alla UE attraverso un ampliamento della platea dei potenziali destinatari della misura e mediante un più efficace coordinamento dei vari organi coinvolti nell’iter procedurale (secondo statistiche del Ministero della giustizia al 30 luglio 2013 su 22.812 detenuti stranieri circa 18.000 erano non UE).

(Consiglio dei Ministri, estratto dal comunicato stampa 17 dicembre 2013)

 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146

Testo del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 14), recante: «Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.». (14A01371)

(GU n. 43 del 21-2-2014)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole «se lo ritiene necessario» sono sostituite dalle seguenti parole: «salvo che le ritenga non necessarie».

 

b) all'articolo 678, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

 

«1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi e' motivo di dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.»;

 

c) all'articolo 678, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:

 

«1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.».

 

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), e' differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 2

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entita'.

 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) all'articolo 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma:

 

«5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.»;

 

b) all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato.

 

(( 1-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera h), del codice di procedura penale, le parole: «salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo».

 

1-ter. All'articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni». ))

 

Art. 3

Modifiche all'ordinamento penitenziario

 

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) l'articolo 35 e' cosi' sostituito:

 

«Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

 

1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

 

2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

 

3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;

 

4) al presidente della giunta regionale;

 

5) al magistrato di sorveglianza;

 

6) al Capo dello Stato»;

 

b) dopo l'articolo 35 e' aggiunto il seguente:

 

«35-bis (Reclamo giurisdizionale). - 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilita' della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.

 

2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) e' proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

 

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualita' del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio (( entro il termine indicato dal giudice. ))

 

4. (( Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e' ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa.

 

4-bis. La decisione del tribunale di sorveglianza e' ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito della decisione stessa. ))

 

5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non piu' soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

 

6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

 

a) ordina l'ottemperanza, indicando modalita' e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;

 

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;

 

c) (( (soppressa). ))

 

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.

 

7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

 

8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza e' sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.»;

 

c) all'articolo 47, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:

 

«3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.»;

 

d) all'articolo 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma:

 

«4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza.

L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.»;

 

e) all'articolo 47, comma 8, infine e' aggiunto il seguente periodo: «Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, (( nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»; ))

 

f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis e' abrogato;

 

g) l'articolo 51-bis e' cosi' sostituito:

 

«51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della liberta'). - 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semiliberta', sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione.

 

2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis.»;

 

h) dopo l'articolo 58-quater e' aggiunto il seguente articolo:

«58-quinquies (Particolari modalita' di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare). -- 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo' provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».

 

i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

1) al comma 5, le parole «nel corso del trattamento» sono soppresse;

 

2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

 

«6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti:

 

a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, e' valutato anche il merito dei provvedimenti adottati;

 

b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.».

 

(( 1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. ))

 

2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera h), capoverso 1, e' differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 4

Liberazione anticipata speciale

 

1. Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e' pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

 

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1º gennaio 2010, abbiano gia' usufruito della liberazione anticipata, e' riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

 

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1º gennaio 2010.

 

4. (( (soppresso). ))

 

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, (( ne' ai condannati che siano stati ammessi all'esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale. ))

 

Art. 5

Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi

 

1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: «Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonche' in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,» sono soppresse.

 

Art. 6

Modifiche al testo unico in materia di immigrazione

 

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente periodo:

 

«Essa non puo' essere disposta nei casi di condanna per i delitti (( previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, )) ovvero per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice»;

 

b) al comma 5, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:

 

«In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.»;

 

c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

 

«5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.

 

5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita' del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.»;

 

d) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma:

 

«6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.».

 

Art. 7

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale

 

1. E' istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, di seguito denominato «Garante nazionale».

 

2. Il Garante nazionale e' costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con (( decreto del Presidente della Repubblica, )) sentite le competenti commissioni parlamentari.

 

3. I componenti del Garante nazionale (( non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. )) Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennita' od emolumenti per l'attivita' prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

 

4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, e' istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie:

 

a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale sia attuata in conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

 

b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita' di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza che da cio' possa derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

 

c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della liberta' personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della liberta';

 

d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

 

e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale;

 

f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

 

g) trasmette annualmente una relazione sull'attivita' svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

 

Art. 8

Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati.

 

1. E' prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalita' e dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari.

 

2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013.

 

Art. 9

Copertura finanziaria

 

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Art. 10

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

da altalex.com

 

 

 

Martedì, 25 Febbraio 2014
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