Polizia Penitenziaria e Servizio di Polizia Stradale attribuito in relazione ai compiti d’istituto, ex art. 12, comma 1 lett. F-bis Codice della Strada
Nell’immaginario comune, non di rado anche di qualche Giudice di Pace, le funzioni di polizia stradale attribuite per Legge al Corpo di Polizia Penitenziaria, sono da ritenere talmente stringenti, rispetto ai compiti d’istituto, al punto che per poter accertare una violazione devono verificarsi determinate circostanze in assenza delle quali l’accertamento sarebbe illegittimo!
Per sgombrare il campo da possibili fraintendimenti, è necessario conoscere il Codice della Strada, da un lato, e il Corpo di Polizia Penitenziaria, dall’altro, Corpo di Polizia questo, tra quelli statali forse meno conosciuto e direi anche meno gradito.
Il Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, all’art. 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale), comma 1, in origine indicava una serie di Organi/Corpi ai quali competeva l’espletamento dei servizi di cui all’art. 11. Dall’elenco, contrassegnato con le lettere da A) ad F) certamente mancavano la polizia provinciale, la polizia penitenziaria, il corpo forestale… senza che ciò significasse mancanza di legittimità all’espletamento di talune funzioni di polizia stradale giacché, il successivo comma 2 dell’anzidetto art. 12, recitava testualmente “L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale”.
Quindi, le infrazioni al C.d.S. potevano essere accertate, ante Legge n. 214/2003, anche dalla Polizia Provinciale, dal Corpo Forestale e dalla Polizia Penitenziaria, con una eventuale possibile carenza organizzativa, ma certamente non illegittimamente. Per esempio, la Polizia Penitenziaria, per l’emissione dei Verbali di Contestazione si avvaleva della collaborazione della Polizia Stradale o della Polizia Locale, con accordi rimessi alle iniziative dei singoli Comandi.
Il comma 2 dell’art. 12 C.d.S. è rimasto invariato negli anni, nonostante le innumerevoli modifiche apportate dal Legislatore al complessivo impianto del Codice della Strada, e la Giurisprudenza (es. Cassazione n. 11709/2005 sancisce “… sono sempre tenuti, come Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, anche se liberi dal servizio, ad accertare i reati e le infrazioni amministrative…”) ha rafforzato il tenore di questo comma “residuale”, affermando un obbligo giuridico anche quando si è liberi dal servizio.
Orbene, il Personale della Polizia Penitenziaria (ancorché essa sia una Polizia Specialistica al pari della Guardia di Finanza e del Corpo Forestale dello Stato), ai sensi dell’art. 57 c.p.p è investito delle qualifiche di polizia giudiziaria a competenza generale (Ufficiali e Agenti) ergo senza limitazioni di materia o di territorio, esattamente al pari delle altre 4 Forze di Polizia statali, pertanto le funzioni ex art 11, comma 1 lettere a) e b) del C.d.S (accertamento delle infrazioni e rilevamento degli incidenti stradali), non trovano alcuna limitazione che possa derivare dalla formula “in relazione ai compiti d’istituto” introdotta con la lettera F-bis all’art. 12, nella nuova formulazione, con la Legge n. 214 del 1° agosto del 2003.
Ciò non significa che la Polizia Penitenziaria, abbandonando i suoi prioritari compiti istituzionali, si dedichi alla repressione di massa delle violazioni stradali, benché ve ne sarebbe la necessità attesi i gravi risvolti sulla società, sulla salute e sulla sicurezza pubblica, di molti comportamenti illeciti legati alla circolazione.
Si tratta di funzioni strumentali ai primari compiti istituzionali del Corpo (art. 5 Legge n. 395/1990), ma anche di possibilità (opportunità) dei singoli Operatori di poter accertare violazioni stradali in circostanze diverse, avendone anche l’obbligo giuridico come sopra evidenziato, senza dover affrontare la burocrazia della “segnalazione” dell’infrazione ad un altro Corpo di Polizia per l’emissione del relativo verbale di contestazione.
Una interpretazione della Legge nei sensi finora descritti, si rinviene altresì nei provvedimenti amministrativi di disciplina del servizio di polizia stradale, emanati dal vertice della Polizia Penitenziaria. In particolare, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Capo della Polizia Penitenziaria, con Provvedimento “P.C.D. del 18.01.2008 – Istituzione dei Servizi di Polizia Stradale del Corpo di Polizia Penitenziaria”, e successiva Circolare Esplicativa del 27.02.2008, stabilisce alcuni principi e chiarisce il senso della locuzione “in relazione ai compiti d’istituto”.
Innanzitutto, si precisa che “trattasi di funzioni sussidiarie rispetto alle funzioni prioritarie della Polizia Penitenziaria, pertanto le prime non possono rallentare o pregiudicare le seconde”, così sgombrando il campo da possibili timori di “invasioni” delle strade da pattuglie del Corpo impegnate nei controlli stradali!
Cosa altrettanto importante, attiene alla terminologia adottata dalla norma “in relazione ai compiti d’istituto”, la quale non è pregnante al punto da esigere immancabilmente un nesso di strumentalità fra i compiti d’istituto e l’espletamento del servizio in argomento.
Infine, a titolo esemplificativo, si indica che l’attività di formazione deve essere diretta a consentire la specializzazione del Personale, in particolare sulle seguenti attività:
1) Sicurezza o riservatezza delle strutture centrali e periferiche di pertinenza o in uso all’Amministrazione Penitenziaria, ovvero in tutto o in parte affidate alla stessa in custodia o vigilanza;
2) Garanzia delle condizioni di agevole accesso ed allontanamento, riferite alle strutture in argomento ed agli immobili raggiunti dalla Polizia Penitenziaria per l’esercizio dei compiti d’istituto;
3) Sicurezza e continuità della circolazione nelle aree pertinenziali alle strutture di cui al punto 1);
4) Sicurezza, efficienza e continuità dei servizi di traduzione, scorta, piantonamento, comunque affidati alla Polizia Penitenziaria;
5) Attività di Polizia Giudiziaria;
6) Attività di Ordine, Sicurezza e Soccorso Pubblico, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 121/1981, svolte su richiesta del Prefetto;
7) Attività di Polizia Stradale svolta su richiesta del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 11, comma 3, Codice della Strada.
La formazione concernente le modalità operative del servizio, viene estesa ai presupposti ed alle modalità di espletamento dei rilievi alcolemici e psicotropici di cui agli artt. 186-187 C.d.S., nonché all’effettuazione dei rilevi tecnici di cui all’art. 11 C.d.S., chiarendone le esigenze che, anche alternativamente, le rendano coerenti con i compiti d’istituto (urgenza, sicurezza, attività di polizia giudiziaria, collaborazione Interforze).
Da quanto finora esposto, se ne ricava il concetto che la Polizia Penitenziaria opera esattamente al pari delle altre Forze di Polizia, tenendo sempre in evidenza i propri prioritari compiti d’istituto, ma certamente senza dover temere che gli accertamenti comunque effettuati dai suoi appartenenti possano essere cassati per illegittimità dovuta a “difetto di competenza”.
I cittadini stiano più attenti e osservino il Codice della Strada, le altre Forze di Polizia non si sentano spodestate dalle nuove attribuzioni formali al Corpo di Polizia Penitenziaria, i Giudici chiamati a “gestire” i ricorsi dei trasgressori, studino in modo approfondito prima di sentenziare in modo fantasioso e di sgretolare inutilmente il lavoro di chi opera al Servizio del Paese e della Collettività.
*Referente ASAPS
Polizia Penitenziaria Varese