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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale – Fede probatoria privilegiata – Limiti – Fattispecie in tema di superamento dei limiti di velocità rilevata mediante autovelox.

(Cass. Civ., Sez. I, 14 dicembre 2004, n. 23306)

In tema di sanzioni amministrative, nel giudizio di opposizione a processo verbale di contestazione della violazione del c.s., il verbale di accertamento della contestata violazione fa fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, che lo ha redatto, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, nonché, limitatamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale stesso e alle dichiarazioni delle parti, ma non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero alla fondatezza di apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante. In particolare, nei casi di violazione dell’art. 142, comma primo, 7, 8 e 9 del c.s. (superamento dei limiti di velocità), rilevata a mezzo apparecchiatura autovelox, la precisazione, contenuta nel processo verbale di contestazione, in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 384 D.P.R. n. 495 del 1992, integranti la fattispecie di materiale impossibilità di procedere alla contestazione immediata, costituisce la esplicazione delle ragioni che, nella concreta fattispecie, hanno impedito la contestazione immediata e, quindi, implicano una vera e propria valutazione delle circostanze in cui i rilievi, attestati nel verbale stesso, sono stati effettuati. (In applicazione di tale principio, la Corte ha respinto il motivo di ricorso con il quale il Comune lamentava, contro la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l’opposizione del trasgressore, il fatto che il Giudice avesse disatteso le risultanze del verbale, in assenza di querela di falso).

 

 

 

 

 

Martedì, 14 Dicembre 2004
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