Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Legittimazione attiva – Opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto in tema di violazioni del codice della strada – Sentenza del giudice di pace – Ricorso per cassazione – Legittimazione del Ministero dell’interno – Esclusione.
In tema di sanzioni amministrative, l’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, conferisce all’autorità, ancorché periferica, che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione un’autonomia funzionale dalla quale discende la sua qualità di parte, che non è limitata al giudizio di primo grado, ma si estende all’intero arco del processo e dunque anche alla fase di impugnazione. Ne consegue che è inammissibile i ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell’interno avverso la sentenza del giudice di pace in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa per violazione delle norme del codice della strada, dal prefetto, spettando la legittimazione ad impugnare esclusivamente a quest’ultimo.