Prima si sottopone all’alcoltest, poi rifiuta il secondo accertamento: il reato scatta comunque
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La Cassazione, però, ha ritenuto illegittima l’applicazione da parte del giudice di appello della revoca della pena sostitutiva applicata in primo grado, visto che la questione specifica non era stata devoluta con il gravame del pubblico ministero. È quanto emerge dalla sentenza 47898/13 della Cassazione.
Il caso
Non si sottopone all’alcoltest e, quindi, viene condannato, in entrambi i giudizi di merito, per il reato di cui all’art. 186, comma 7, codice della strada, per essersi, appunto, rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze alcoliche. La questione viene affrontata anche dai Giudici di Cassazione. In pratica, secondo quanto emerge, l’imputato si era reso disponibile ai primi accertamenti compiuti dalla polizia, ma dalla norma in questione emerge che la contravvenzione contestata «si perfeziona con il rifiuto dell’interessato a sottoporsi a qualsiasi (e quindi anche ad uno solo) degli accertamenti alcolemici tassativamente previsti dai commi 3, 4, 5 dell’art. 186 codice della strada». Pena sostitutiva applicata in primo grado, ma … L’unico motivo accolto dalla S.C. è il terzo. Infatti – affermano gli Ermellini - «deve ritenersi illegittima l’applicazione da parte del giudice di appello della revoca della pena sostitutiva applicata in primo grado, se la questione specifica non sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero, in quanto tale statuizione viola la previsione dell’art. 597, comma 3, c.p.p., che sancisce il divieto della ‘reformatio in peius’ quando l’appellante sia il solo imputato». In conclusione, l’annullamento senza rinvio è limitato alla revoca della sostituzione della pena inflitta con il lavoro della pubblica utilità.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it