Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Termine - Violazioni del Codice della strada - Ordinanza del Prefetto - Termine per la notifica ex art. 204, secondo comma, c.s. - Requisito di legittimità della sanzione - Configurabilità
In materia di sanzioni amministrative, l’art. 204, secondo comma, del codice della strada, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che, seppur non dichiarato espressamente perentorio dalla legge, riveste carattere sollecitatorio, ponendo un requisito di legittimità dell’attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada. (Cass. Civ., sez. VI, 10 giugno 2013, n. 14562) - [RIV-1307P797] Art. 204 cs.