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Corte di Cassazione 21/05/2013

Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Opposizione - Cartella esattoriale per violazioni del Codice della strada - Contestazione di omessa notifica del verbale di accertamento dell’infrazione - Legittimazione passiva - Impositore e esattore - Litisconsorzio necessario – Sussistenza

(Cass. Pen., Sez. IV, 21 maggio 2013, n. 12385)

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ovi il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale. (Cass. Pen., sez. IV, 21 maggio 2013, n. 12385) - [RIV-1307P798] Art. 201 cs.

 

 

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Martedì, 21 Maggio 2013
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