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Responsabilità da sinistri stradali – Responsabilità dell’ente gestore o proprietario della strada – Autostrada – Collisione tra veicolo e cane.

(Giudice di Pace Civile di Marigliano, 30 giugno 2004, n. 1723)

Sussiste la piena ed esclusiva responsabilità della Società Autostrade Spa, in solido con la compagnia assicuratrice, per i danni causati a veicolo in transito, dall’invasione improvvisa della carreggiata di un cane randagio che l’istante, nonostante tutti i tentativi messi in atto, investiva. Il proprietario e/o gestore della sede autostradale ha l’obbligo di manutenzione della stessa, rete di protezione compresa, da svolgere secondo il criterio della discrezionalità amministrativa, ma senza superare i limiti derivanti da norme di legge, regolamenti, norme tecniche nonché da quelle di comune prudenze e diligenza ed in particolare dal principio del neminem laedere previsto dall’art. 2043 c.c.. Spetta all’utente della strada, che fa un «ragionevole affidamento» sulla regolarità della stessa, provare la colpa dell’ente concessionario, ovvero la sussistenza di una situazione di pericolo occulto (c.d. «insidia o trabocchetto») caratterizzata dall’elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità dell’evento.

 

 

 

 

Mercoledì, 30 Giugno 2004
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