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Corte di Cassazione 22/07/2013

Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Modalità Elementi sintomatici - Rilevanza

(Cass. Pen., Sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31286)

In tema di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza è consentito per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 C.d.S..
Ne discende che in tutti i casi in cui - pur avendo il giudice di merito accertato il superamento della soglia minima - non sia possibile affermare, secondo il criterio dell’oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell’agente possa rientrare nelle due fasce di maggior gravità contemplate dalla norma, il giudice dovrà ravvisare l’ipotesi più lieve con tutte le conseguenze che ne derivano, ma nel caso in cui si sia in presenza di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, il giudice, fornendo la sua decisione di adeguata motivazione, può logicamente ritenere superate le soglie superiori.
(Cass. Pen., sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31286) - [RIV-1307P793] Art. 187 cs.

 

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Lunedì, 22 Luglio 2013
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