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Corte di Cassazione 12/03/2014

Onorari liquidati per sinistri sono elementi per accertare reddito dell’avvocato

(Cass. Civ., sez. VI-T, 14 febbraio 2014, n. 3445)

La VI Sezione Civile di Piazza Cavour, in accoglimento del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate di Nola, ha cassato la sentenza della commissione tributaria campana, alla quale nel contempo ha rinviato, che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto: la documentazione rinvenuta presso le compagnie assicurative concernente i compensi professionali liquidati ad avvocati nelle pratiche relative a sinistri, è utilizzabile per l’accertamento del reddito dei legali.

 

A tale dictum la Corte arriva a seguito dell’esame di un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza emanata dalla commissione tributaria regionale della Campania del 2010.

 

In particolare l’opposizione, formulata da un avvocato, aveva avuto ad oggetto l’avviso di accertamento, a carico del legale medesimo, per le imposte dell’esercizio 2003 relative ad Irpef, Irap ed Iva. I funzionari erariali avevano riscontrato irregolarità contabili a carico del professionista, attingendo informazioni dai tabulati acquisiti presso alcune compagnie di assicurazione.

 

Da questi venivano edotte le somme liquidate a titolo di onorario a favore del difensore, senza che, tuttavia, lo stesso le avesse contabilizzate in modo corretto. In appello la commissione aveva ritenuto la pretesa fiscale, avanzata dall’Agenzia delle Entrate, sfornita di prova: l’ente non aveva consegnato al contribuente i tabulati delle compagnie di assicurazione, le quali gli avevano liquidato gli onorari relativi ai sinistri dal medesimo trattati. Per lo stesso giudice di merito, inoltre, l’Agenzia non aveva coinvolto l’avvocato nella determinazione del reddito, non avendolo convocato prima del compiuto accertamento.

 

La Cassazione ritiene fondate le motivazioni addotte dall’Agenzia delle Entrate: i tabulati delle compagnie assicurative non dovevano essere consegnati dall’Agenzia per ragioni di riservatezza, bensì richiesti dall’avvocato alle società assicurative. Gli ermellini spiegano che in tema di accertamento dell’imposta sui redditi, l’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 contempla una presunzione semplice ex art. 2727 c.c.: “l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto (nella specie, l’acquisizione di onorari da parte di clienti risarciti dalle compagnie assicurative) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva)”.

 

Tale presunzione genera quindi un’inversione dell’onere della prova: sarà il contribuente a dover dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà, mentre l’avvocato non aveva fornito prova alcuna in ordine alla dedotta mancata percezione di quegli onorari, ovvero che questi fossero d’importo meno elevato.

 

 

(Nota di Laura Biarella)

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI - T CIVILE

Ordinanza 14 febbraio 2014, n. 3445

 

Massima e Testo Integrale

 

da Altalex

 

Mercoledì, 12 Marzo 2014
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