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Patente – patente a punti – Perdita di 5 punti per mancato uso della cintura di sicurezza – Comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida – mancata definizione della contestazione della violazione comportante la decurtazione dei punti – Ricorso al Tar – Comunicazione al ricorrente del ripristino dei punti illegittimamente decurtati – Dichiarazione della cessazione della materia del contendere – Condanna della P.A. delle spese di giudizio – Sussistenza.

(Tar Puglia, Sez. Lecce, 23 marzo 2005, n. 1592)

Nel caso in cui l’organo accertatore abbia proceduto alla comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della perdita dei punti (nella specie 5 per mancato uso delle cinture di sicurezza) prima che la contestazione della violazione sia divenuta definitiva (per aver il trasgressore proposto ricorso al prefetto), il Tar può dichiarare cessata la materia del contendere e condannare la P.A. alle spese giudiziali se, dopo il ricorso del trasgressore allo stesso Tar, sia pervenuta al ricorrente idonea comunicazione del ripristino dei punti illegittimamente decurtati.

 

 

Mercoledì, 23 Marzo 2005
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