Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Pagamento della sanzione pecuniaria – Acquiescenza – Esclusione – Pagamento in misura ridotta – Violazioni al codice della strada – Conseguenze – Acquiescenza – Configurabilità.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il pagamento, da parte dell’indicato autore della violazione amministrativa, della sanzione irrogata con l’ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell’intimato di evitare, a scopo cautelativo, le conseguenze derivanti dalla natura di titolo esecutivo del provvedimento sanzionatorio, non comporta, di per sé, acquiescenza ad essa, né incide sull’interesse dello stesso ad insorgere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo. Diversamente avviene nella fattispecie disciplinata dall’art. 202 del codice della strada (e dall’art. 16 della legge 24 novembre 1871, n. 689), che – prevalendo il «pagamento in misura ridotta» (nel processo verbale di contestazione della violazione) autore della violazione, corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge – implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte del contravventore, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.