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Notificazioni in materia civile – Formalità – Consegna del plico all’ufficiale giudiziario – Certezza sulla data di consegna.

(Cass. Civ., Sez. V, 2 settembre 2004, n. 17714)

In tema di notificazioni, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 477 e 23 gennaio 2004, n. 28 – secondo le quali gli effetti della notificazione per quanto riguarda il notificante devono essere ricollegati «al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e dei suoi ausiliari (quale l’agente postale) sottratta in toto  al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo» - per evitare la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per scadenza del termine all’uopo previsto, occorre provare rigorosamente il momento della consegna dell’atto notificando all’ufficiale giudiziario. Ne consegue che la certezza della data di consegna dell’atto notificando non si può affidare ad una dichiarazione di parte, né ad una indicazione temporale che, pur contenuta nel documento, sia priva di qualunque riferimento idoneo ad individuarne l’autore e ad esplicitarne la finalità (quale, nella specie, la mera apposizione di una data con un timbro a datario), ma può configurarsi, ad esempio, attraverso la produzione della ricevuta, rilasciata ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 dall’ufficiale giudiziario, dell’incarico affidatogli o l’attestazione dello stesso pubblico ufficiale circa la data di ricezione dell’atto medesimo.
 

 

 

 

 

 

 

Domenica, 02 Marzo 2014
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