Notificazioni in materia civile – Perfezionamento della notifica – Per il notificante – Consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
Il combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., in base alla interpretazione costituzionalmente orientata di essi (che emerge anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2004) va letto nel senso che le notificazioni si perfezionano, per il notificante, non dalla data di completamento delle formalità poste in essere dall’ufficiale giudiziario e da questi attestate con idonea relata, ma nel momento antecedente della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.