Sinistro causato da conducente distratto? No a revisione della patente
Il TAR genovese ha avuto modo di occuparsi di una vicenda in cui un guidatore incorso in un incidente automobilistico causato dalla propria distrazione alla guida era stato oggetto di un provvedimento di revisione della patente di cui all'articolo 128 del Codice della Strada. Disposizione, questa, che così prevede: “1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.”
In sostanza, era avvenuto che a fronte della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dalla polizia stradale - che attribuiva la responsabilità dell'accaduto al fatto che il conducente si fosse distratto dalla guida per impostare alcune funzioni del navigatore - l'Ufficio della motorizzazione civile aveva emanato il provvedimento di cui al citato art. 128.
Nell'ambito del giudizio conseguente all'impugnazione di tale provvedimento, il ricorrente aveva sollevato distinti profili di censura e, in particolare, aveva evidenziato l'incompetenza territoriale dell'organo che aveva emanato il provvedimento e il difetto di motivazione dello stesso.
Sotto il profilo del vizio di incompetenza (relativa al fatto che il provvedimento era stato emanato dall’ufficio del luogo in cui si erano svolti i fatti anziché, come riteneva corretto il ricorrente, dall’ufficio periferico della motorizzazione civile nella cui circoscrizione sia compreso il luogo di residenza del privato) il giudice ha evidenziato come la competenza a disporre la revisione della patente spetta all’ufficio del luogo in cui si è verificato l’incidente dal quale deriva il provvedimento impugnato.
Invece, dopo aver premesso che il provvedimento in questione risulta caratterizzato da un'ampia discrezionalità amministrativa, e dopo aver ricordato come sia in astratto consentita una motivazione del provvedimento amministrativo che faccia espresso riferimento al contenuto motivazionale di altri provvedimenti (nel caso di specie, il richiamo era svolto alla nota della polizia stradale nella quale era accertata la dinamica dell'incidente), il giudice ha evidenziato come in giurisprudenza sia affermato il principio secondo cui il provvedimento con cui la motorizzazione civile dispone la revisione della patente deve contenere una valutazione dei fatti nel loro complesso, una adeguata motivazione circa la gravità della condotta, nonché specifiche considerazioni in base alle quali si è formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del conducente.
A tale affermazione il giudice ha poi affiancato l'ulteriore considerazione secondo cui una condotta di guida gravemente imprudente, ovvero di una clamorosa violazione delle regole di circolazione stradale, una distrazione momentanea e occasionale non costituisce di per sé, a prescindere dalle conseguenze, inequivoco elemento rilevatore di perdita dell’idoneità tecnica alla guida, in difetto di precedenti analoghi o di altri elementi di giudizio che valgano a rendere conto della prognosi sottesa all’adozione del provvedimento.
Posti tali principi, il TAR ha quindi statuito che “sebbene le circostanze in cui si è svolto l’incidente e le ragioni che lo hanno provocato potrebbero risultare astrattamente atte a sorreggere un giudizio probabilistico negativo circa il venir meno dei requisiti di idoneità”, tale esito non risulta inevitabile e pertanto deve essere posta alla base del provvedimento una adeguata motivazione.
Nel caso di specie, invece, la motivazione addotta dall'amministrazione consisteva nella mera ripetizione della locuzione verbale contenuta nell'articolo 128 del Codice della Strada, senza che fosse esposta alcuna considerazione in ordine a come dalla condotta tenuta dal guidatore fosse stato ritenuti integrati gli elementi richiesti dal legislatore per addivenire alla revisione della patente di guida.
In forza di tali premesse, il giudice ha dunque annullato il provvedimento impugnato.
T.A.R.
Liguria - Genova
Sezione II
Sentenza 11 dicembre 2013 – 24 gennaio 2014, n. 144
Massima e testo integrale
da Altalex