Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Applicabilità della nuova disciplina - Fattispecie in tema di pronuncia di primo grado anteriore alla nuova disciplina
In tema di guida in stato di ebbrezza, deve ritenersi che, in linea di principio, nell’ipotesi di condanna in primo grado a pena detentiva e pecuniaria, con sostituzione della prima con la corrispondente sanzione pecuniaria, senza il beneficio della sospensione condizionale, non possa negarsi all’imputato, in sede di appello, la possibilità di formulare una esplicita rinuncia alla sostituzione onde accedere al regime, da lui ritenuto più vantaggioso, del lavoro di pubblica utilità, introdotto con legge entrata in vigore successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado. (Cass. Pen., sez. IV, n. 13 settembre 2013, n. 37742) - [RIV-1311P1017] Art. 186 cs.