VEICOLI STRANIERI E INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: PACCHIA FINITA?
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(ASAPS) E’ stato pubblicato lo scorso 21 marzo sulla Gazzetta Ufficiale nr. 67, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, nr. 37 “Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale”, entrato in vigore già da sabato 22 marzo.
Seppur in ritardo, l’Italia si adegua e finalmente si apre un nuovo orizzonte per la notifica dei verbali al Codice della Strada che riguardano milioni di stranieri che ogni anno commettono infrazioni e rimangono impuniti, a causa dell’assenza di accordi bilaterali. La procedura prevede i cosiddetti “Punti di contatto” dei singoli Stati, che dovranno gestire i dati relativi all’immatricolazione dei veicoli, con le informazioni sui proprietari o titolari del mezzo.
La direttiva europea ha previsto otto tipologie di violazioni che potranno essere contestate ai cittadini dell’Unione Europea indisciplinati sulle strade:
1) Eccesso di velocità;
2) Mancato uso cinture di sicurezza;
3) Mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
4) Guida in stato di ebbrezza;
5) Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
6) Mancato uso del casco protettivo;
7) Circolazione su una corsia vietata (bus, taxi, emergenza, cantieri, ecc.);
8) Uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
Gli organi di polizia stradale, per via informatica, dovranno inviare al “Punto di contatto” nazionale le richieste di dati con riferimento ai veicoli e ai proprietari.
Per l’Italia il “Punto di contatto” sarà la Direzione generale per la Motorizzazione che si occuperà di scambio di informazioni, anche utilizzando il sistema Eucaris come previsto dalla decisione 2008/615/gai e secondo la decisione 2008/616/gai, in materia di cooperazione transfrontaliera. Sarà questo Ufficio ad inviare le richieste ai “Punti di contatto nazionale” dello Stato membro interessato.
Lo Stato in cui è avvenuta l’infrazione al Codice della Strada, attraverso i propri organi di polizia (per l’Italia quelli indicati dall’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285), provvederà ad inviare una “lettera d’informazione” contenente tutti i dati pervenuti dallo Stato di immatricolazione del veicolo, scritta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione. Al decreto sono allegati i modelli relativi alla consultazione e alla “lettera di informazione” diretta al cittadino estero. Attenzione però ci sono già le prime defezioni. Danimarca, Irlanda e Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord) non hanno l’obbligo di adesione alla direttiva 2011/82/UE. All’art. 5 è previsto inoltre lo scambio di dati relativi al veicolo o numero di targa rubato, ma ciò sarà possibile solo dopo un decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dovrà essere emanato entro il 21 giugno.
Come ASAPS vogliamo avere fiducia, ma lo consideriamo solo un primo passo. (ASAPS)
La posizione dell’ASAPS sulle sanzioni a veicoli stranieri in Italia per il recupero delle somme, con una proposta che va anche oltre:
Attenzione, ora diventa tutta una questione di "Punti di contatto"... Leggere. (ASAPS)