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Notizie brevi , Articoli 25/03/2014

VEICOLI STRANIERI E INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: PACCHIA FINITA?
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Foto di repertorio dalla rete

(ASAPS) E’ stato pubblicato lo scorso 21 marzo sulla Gazzetta Ufficiale nr. 67, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, nr. 37 “Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale”, entrato in vigore già da sabato 22 marzo.

 

Seppur in ritardo, l’Italia si adegua e finalmente si apre un nuovo orizzonte per la notifica dei verbali al Codice della Strada che riguardano milioni di stranieri che ogni anno commettono infrazioni e rimangono impuniti, a causa dell’assenza di accordi bilaterali. La procedura prevede i cosiddetti “Punti di contatto” dei singoli Stati, che dovranno gestire i dati relativi all’immatricolazione dei veicoli, con le informazioni sui proprietari o titolari del mezzo.

 

La direttiva europea ha previsto otto tipologie di violazioni che potranno essere contestate ai cittadini dell’Unione Europea indisciplinati sulle strade:

 

1)    Eccesso di velocità;
2)    Mancato uso cinture di sicurezza;
3)    Mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
4)    Guida in stato di ebbrezza;
5)    Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti;
6)    Mancato uso del casco protettivo;
7)    Circolazione su una corsia vietata (bus, taxi, emergenza, cantieri, ecc.);
8)    Uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

 

Gli organi di polizia stradale, per via informatica, dovranno inviare al “Punto di contatto” nazionale le richieste di dati con riferimento ai veicoli e ai proprietari.
Per l’Italia il “Punto di contatto” sarà la Direzione generale per la Motorizzazione che si occuperà di scambio di informazioni, anche utilizzando il sistema Eucaris come previsto dalla decisione 2008/615/gai e secondo la decisione 2008/616/gai, in materia di cooperazione transfrontaliera. Sarà questo Ufficio ad inviare le richieste ai “Punti di contatto nazionale” dello Stato membro interessato.

 

Lo Stato in cui è avvenuta l’infrazione al Codice della Strada, attraverso i propri organi di polizia (per l’Italia quelli indicati dall’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285), provvederà ad inviare una “lettera d’informazione” contenente tutti i dati pervenuti dallo Stato di immatricolazione del veicolo, scritta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione. Al decreto sono allegati i modelli relativi alla consultazione e alla “lettera di informazione” diretta al cittadino estero. Attenzione però ci sono già le prime defezioni. Danimarca, Irlanda e Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord) non hanno l’obbligo di adesione alla direttiva 2011/82/UE. All’art. 5 è previsto inoltre lo scambio di dati relativi al veicolo o numero di targa rubato, ma ciò sarà possibile solo dopo un decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dovrà essere emanato entro il 21 giugno.
Come ASAPS vogliamo avere fiducia, ma lo consideriamo solo un primo passo. (ASAPS)

 

 

>DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 37
Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo  scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di  sicurezza  stradale.(14G00049)
(GU n. 67 del 21 marzo 2014)

 

 

La posizione dell’ASAPS sulle sanzioni a veicoli stranieri in Italia per il recupero delle somme, con una proposta che va anche oltre:

 

>Il tesoretto che non c’è
L’Asaps propone ancora una volta di non aumentare (+5,9%), a gennaio, l’importo delle sanzioni al CDS prelevando quanto serve dalla mancata riscossione delle multe mai pagate dagli stranieri. Come? Ve lo spieghiamo

 




Attenzione, ora diventa tutta una questione di "Punti di contatto"... Leggere. (ASAPS)

 

 

 

 

Martedì, 25 Marzo 2014
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Tag: Asaps.it.
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