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Permesso di soggiorno: recepite le norme Ue sulla procedura unica

(Decreto legislativo 04 marzo 2014, n. 40, G.U. 22.03.2014)

Gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti ad esaminare con un’unica procedura le domande di autorizzazione a cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio e di rilasciare, in caso di esito positivo, un’autorizzazione unica al soggiorno e all’esercizio del lavoro subordinato.

 

E' quanto prevede il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 40 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2014, n. 68) con il quale viene data attuazione alla Direttiva europea 2011/98 relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

 

La parità di trattamento tra lavoratori stranieri e lavoratori di cittadinanza italiana in tutti i settori connessi all'occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.) mira da un lato a riconoscere che i cittadini stranieri contribuiscono, con il loro lavoro e i loro versamenti d'imposta, all'economia dell'Unione, dall'altro a ridurre il rischio di concorrenza sleale connesso all’eventuale sfruttamento dei cittadini stranieri.

 

Nell’immediato, il recepimento della direttiva porterà ad una semplificazione procedimentale, nel medio periodo garantirà un complesso di diritti dei lavoratori stranieri che soggiornano in uno Stato membro analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti che abbiano a che fare con l’occupazione, riducendo il rischio di concorrenza sleale.

 

 

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 40

Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.
(14G00052)

(GU n. 68 del 22-3-2014)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Vista la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

 

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 1 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2011/98/UE;

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013;

 

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2014;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:



Art. 1



Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all'articolo 4-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

 

«1-bis. Nell'ambito delle attivita' preordinate alla realizzazione del processo di integrazione di cui al comma 1, sono fornite le informazioni sui diritti conferiti allo straniero con il permesso di soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8.1.»;

 

b) all'articolo 5, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

 

«8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attivita' lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione e' inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".

 

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

 

a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;

 

b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
 

 

c) agli stranieri di cui all'articolo 26;

 

d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);

 

e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

 

g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.»;

 

c) all'articolo 5, comma 9, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
 

d) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: «il termine di venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «il termine di sessanta giorni»;

 

e) all'articolo 22, comma 5, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

 

f) all'articolo 22, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

 

«5.1. Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.».

 

Art. 2



Abrogazioni

 

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

 

a) articolo 13, comma 2-bis, e articolo 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

 

b) articolo 10, n. 1°, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 4 marzo 2014.
 

NAPOLITANO
 

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
 

Alfano, Ministro dell'interno
 

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 

Mogherini, Ministro degli affari esteri
 

Orlando, Ministro della giustizia
 

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
 

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

 

 

da Altalex

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì, 26 Marzo 2014
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