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Patente – revoca e sospensione – Sospensione – Art. 223 c.d.s. – Termine per l’emissione del provvedimento – Natura decadenziale – Configurabilità – Esclusione.

(Cass. Civ., Sez. I, 15 aprile 2005, n. 7813)

In tema di sospensione della patente di guida in conseguenza a ipotesi di reato, l’art. 223, comma secondo, del codice della strada, diversamente da quanto dispone l’art. 218 dello stesso codice, non prevede uno specifico termine da osservare a pena di decadenza per l’emissione del relativo provvedimento da parte del Prefetto. (La Corte di cassazione, nell’enunciare siffatto principio, ha peraltro precisato che il ricorrente neppure aveva dedotto che il provvedimento era stato adottato ad una tale distanza di tempo dal fatto da poter far ritenere inesistenti le ragioni cautelati che devono  fondarlo.

 

 

Venerdì, 15 Aprile 2005
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