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Giudice di pace – Procedimento – Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie – Reato di guida in stato di ebbrezza – Versamento di una somma di denaro a favore di una comunità di recupero di alcoldipendenti – Condotta riparatoria – Estinzione del reato – Esclusione.

(Cass. Pen., Sez. IV, 26 ottobre 2004, n. 41665)

Nel procedimento davanti al giudice di pace, il meccanismo di estinzione dell’illecito che, secondo quanto previsto dall’art. 35 D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, può conseguire a condotte riparatorie consistenti nel risarcimento del danno o nell’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza, le cui conseguenze pericolose sono eliminabili unicamente con la cessazione dell’attività di guida (Nella specie, il giudice di pace aveva dichiarato l’estinzione del reato in seguito al versamento, da parte dell’imputato, di una somma di denaro in favore di una comunità di recupero di alcoldipendenti).

 

 

 

Martedì, 26 Ottobre 2004
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