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Danno cagionato da fauna selvatica: sì al risarcimento ex art 2043 c.c.

(GdP di Firenze, sentenza 18.11.201)

È quanto, con sentenza n. 6503/2013, ha statuito il GdP di Firenze in accoglimento l’istanza risarcitoria avanzata da un automobilista per i danni subiti al proprio veicolo per l’improvvisa immissione sulla sede stradale di un cinghiale.

 

L’automobilista percorrendo una strada comunale a bordo della propria autovettura impatta contro un cinghiale che si immetteva improvvisamente sulla carreggiata andando ad impattare contro la fiancata laterale destra dell’autoveicolo.

 

Qualsiasi tentativo di evitare l’urto si era dimostrato inutile in quanto la mancanza di illuminazione come pure il pessimo stato manutentivo della strada e le banchine laterali completamente coperte da fitta vegetazione facevano si che l’animale veniva scorto nel momento stesso in cui andava a collidere con l’autoveicolo e che comunque non era neppure presente alcun tipo di segnaletica che preavvertisse di siffatto pericolo.

 

Il GdP di Firenze ha rilevato con sentenza in commento che “la fauna selvatica rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e che i poteri alla sua gestione, tutela e controllo sono stati attribuiti dalla legge 157/92 alle Regioni a statuto ordinario. Detti enti in quanto obbligati ad adottare tutte le misure idonee ad evitare danni a terzi, sono responsabili dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche”.

 

Ne deriva che per il Giudice di Pace Fiorentino “il proprietario della strada è responsabile per i danni riferibili ad insidia”.

 

Tuttavia è stato precisato che “il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2051 c.c., inapplicabile alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 c.c., con la conseguente necessaria individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico”

 

A nulla sono valse le pretestuose eccezione del Comune il quale proclamava la sua carenza di legittimazione non ritenendo di dover riconoscere il buon diritto dell’attore ad ottenere il risarcimento dei danni patiti.

 

Il Giudice fiorentino, infatti, prendendo innanzitutto posizione sulla questione preliminare sollevata di carenza di legittimazione passiva da tutti gli enti chiamati in giudizio ha rilevato “ una loro generale competenza in merito a qualsiasi ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica chiariva che, sulla scorta della generale disposizione di cui all’articolo 2043 c.c. e della giurisprudenza in materia di danni cagionati dalla fauna selvatica che su di essa si era formata, pur essendo attribuite alla Provincia notevoli competenze latu sensu “di attuazione e gestione” ciò nondimeno tale considerazione “…non implica necessariamente ed aprioristicamente la responsabilità della Provincia per gli eventi dannosi determinati dalla fauna selvatica in ogni spazio del territorio provinciale, ma non la esclude in via di principio, dovendosi pur sempre ricercare, caso per caso, l’eventuale sussistenza di specifiche responsabilità di ciascun ente chiamato a rispondere del danno...".

 

Sulla scorta del suddetto principio di diritto è stata individuata una responsabilità diretta in capo alla Provincia la quale, pur avendo importanti funzioni di gestione della fauna selvatica nell’ambito del territorio di competenza aveva comunque omesso le opportune cautele necessarie a prevenire il sinistro.

 

In definitiva, il GdP sulla scorta della mancata apposizione della cartellonistica idonea segnalare il pericolo dell’attraversamento della fauna selvatica,  ha riconosciuto la responsabilità della P.A. al risarcimento dei danni subiti dall’automobilista danneggiato.

 

Una sentenza, quella in commento, degna di uno Stato di diritto che ha il pregio di statuire una volta per tutte che allorquando la Pubblica Amministrazione sbaglia, omettendo adempimenti espressamente previsti dalla legge, noncurante dei riflessi che tale omissione può determinare nella collettività, e tale omissione determina un danno risarcibile, non è giusto che sia il privato cittadino che debba pagarne le conseguenze.

 

(Nota di Antonio Aventaggiato)

 

Giudice di Pace di Firenze

Sentenza 3-18 novembre 2013


 

da Altalex

 

 

Lunedì, 31 Marzo 2014
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