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Notizie brevi 02/04/2014

Dice sì al prelievo del sangue ma non a quello delle urine: un esame poteva bastare

Accettare di sottoporsi al prelievo ematico ma non a quello delle urine non vuol dire rifiutare di sottoporsi all’accertamento dell’eventuale guida sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Infatti, non è indispensabile il compimento di un’analisi su due diversi liquidi biologici.
È quanto emerge dalla sentenza 1494/14 della Cassazione. Un automobilista veniva condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, codice della strada) e per essersi rifiutato di sottoporsi al prelievo del liquido biologico per accertare l’ utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (art. 187, comma 8, codice della strada). Motivo di annullamento senza rinvio, limitatamente al secondo reato, della sentenza impugnata avanti ai giudici di Cassazione è proprio la non sussistenza del fatto. In particolare, l’imputato, accompagnato al pronto soccorso per eseguire i prelievi previsti dal codice della strada, accettava di sottoporsi al controllo ematico, rifiutando invece di sottoporsi al prelievo delle urine. La S.C. sottolinea che, in base ad un consolidato indirizzo della Corte di legittimità, lo stato di alterazione da sostanze stupefacenti del conducente dell’auto «non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica». Nel caso affrontato dagli Ermellini, l’imputato aveva rifiutato il prelievo delle urine, ma aveva accettato di sottoporsi al prelievo ematico. Esame, questo, pienamente sufficiente ai fini dell’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti. In pratica, non si rendeva indispensabile il compimento di un’analisi su 2 diversi liquidi biologici dell’imputato, come sostanzialmente ritenuto dalla Corte territoriale. Pertanto, deve escludersi la sussistenza del ritenuto rifiuto.

 

 

da lastampa.it

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì, 02 Aprile 2014
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Tag: Alcool, Asaps.it.
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