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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Opposizione al verbale.

(Cass. Civ., Sez. I, 4 agosto 2004, n. 14935)

L’atto di opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa, e non già nel più breve termine di trenta giorni stabilito dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981, atteso che il primo termine meglio si armonizza on le altre previsioni esistenti nell’ordinamento, quali quelle che, nello stesso termine di sessanta giorni, consentono al contravventore sia il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 202 del codice della strada), sia il ricorso amministrativo al Prefetto (Art. 203 dello stesso codice).
 

 

 

Mercoledì, 04 Agosto 2004
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