Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale.
In tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il verbale di accertamento o la notifica del verbale di contestazione ed il rapporto di cui all’art. 17 della legge citata hanno funzioni diverse ed infingibili: il primo è diretto ad informare il trasgressore di quanto constatato a suo carico (art. 14), il secondo è finalizzato ad informare l’autorità competente per l’irrogazione della sanzione (art. 17). Ad escluderne la fungibilità non è soltanto il diverso destinatario, ma, soprattutto, il distacco temporale, perché il rapporto segue alla constatazione che il pagamento in misura ridotta non è stato effettuato nel lasso di tempo consentito, cosicché la contestazione e la mancata oblazione divengono condizioni del rapporto. Ne consegue l’irritualità della procedura in cui la possibilità di pagamento in misura ridotta non ha avuto alcun spazio.