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Guida in stato di ebbrezza, dubbio sul tasso?
Reato meno grave

(Corte d'Appello Milano, sez. I penale, 29 gennaio 2014, n. 594)

Se vi è dubbio sull'esatto valore del tasso alcolimetrico si esclude l'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 186, secondo comma, lett. c) cod. strad., a favore di quella meno grave di cui alla lett. b) della medesima disposizione. E' quanto emerge dalla sentenza 29 gennaio 2014, n. 594 della Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di Milano.

 

Una donna, dopo aver assunto bevande alcoliche durante una cena, veniva sottoposta a test dell'etilometro dopo aver cagionato un incidente stradale. L'accertamento del tasso alcolimetrico, pari a 1,74 g/l, come confermato dai due test ripetuti a distanza di qualche minuto l'uno dall'altro, avveniva parecchio tempo dopo dalla verificazione del sinistro.

 

Secondo la difesa dell'imputata, al momento dell'accertamento, il valore dell'alcool nel sangue della donna era aumentato rispetto a quello presente al momento del sinistro, a causa del permanere della fase di assorbimento dei liquidi ingeriti nel sangue, con la conseguenza che, al fine di determinare la responsabilità penale della conducente, non vi era alcuna certezza in merito all'esatto tasso alcolimetrico.

 

Come confermato anche dalla Corte d'Appello, posto che la misurazione non avvenne al momento del sinistro, ma diverso tempo dopo, si ignora il valore esatto dell'alcool nel sangue della conducente in tale momento, tenendo conto che la durata della fase di assorbimento (generalmente una o due ore dall'assunzione dell'alcool) dipende anche dalle caratteristiche fisiche individuali, della fase digestiva, dei cibi assunti e della consuetudine al bere, con la conseguenza che non si può concludere in termini di assoluta certezza che al momento dell'incidente i valori di confine, ovvero 1,50 g/l, fosse già stato raggiunto e superato, pur potendosi ipotizzare una sostanziale contiguità tra l'esaurirsi della fase di assorbimento e l'inizio di quella di equilibrio proprio intorno al momento del sinistro.

 

Secondo i giudici di merito, poiché non è possibile ritenere con assoluta certezza il superamento della soglia di stabilizzazione del valori emo-etilici al momento del sinistro, deve risolversi il dubbio a favore dell'imputata e assumere, quindi, i valori di cui alla lett. b) dell'art. 186, secondo comma, cod. strad.

 

(Nota di Simone Marani)

 

Corte di Appello di Milano

Sezione I Penale

Sentenza 23-29 gennaio 2014, n. 594


da Altalex.com

 


UN'ALTRA SENTENZA CHE FARA' DISCUTERE.
INSOMMA DIVENTA SEMPRE PIU' DIFFICILE MANTENERE IN VITA LA CONTESTAZIONE DELL'ART.186 SECONDO COMMA LETT.C, SI SCIVOLA SEMPRE PIU' SPESSO SULLA LETTERA B CHE EVITA LA CONFISCA DELL'AUTO (ASAPS)

 

Secondo la difesa dell'imputata, al momento dell'accertamento, il valore dell'alcool nel sangue della donna era aumentato rispetto a quello presente al momento del sinistro, a causa del permanere della fase di assorbimento dei liquidi ingeriti nel sangue, con la conseguenza che, al fine di determinare la responsabilità penale della conducente, non vi era alcuna certezza in merito all'esatto tasso alcolimetrico.
Ma come si fa a dire che era aumentato? Non poteva essere già nella fase discendente? Dipende da quanto tempo prima la conducente lo aveva ingerito.

 

 

 

 



 


Mercoledì, 09 Aprile 2014
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