Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Cancellazione della causa del ruolo e riassunzione mediante ricorso.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, ove la causa di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del prefetto sia stata cancellata dal ruolo ai sensi dell’art. 181 c.p.c., e successivamente riassunta con ricorso depositato nella cancelleria del giudice adito (e non comparsa notificata alla controparte, ai sensi dell’art. 125 att. C.p.c.), il rispetto del termine perentorio di trenta giorni per l’opposizione, previsto dall’art. 205 del codice della strada, deve essere valutato in relazione al ricorso originariamente depositato, e non al ricorso in riassunzione.