Venerdì 22 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Cancellazione della causa del ruolo e riassunzione mediante ricorso.

(Cass. Civ., sez. I, 25 agosto 2004, n. 16862)

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, ove la causa di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del prefetto sia stata cancellata dal ruolo ai sensi dell’art. 181 c.p.c., e successivamente riassunta con ricorso depositato nella cancelleria del giudice adito (e non comparsa notificata alla controparte, ai sensi dell’art. 125 att. C.p.c.), il rispetto del termine perentorio di trenta giorni per l’opposizione, previsto dall’art. 205 del codice della strada, deve essere valutato in relazione al ricorso originariamente depositato, e non al ricorso in riassunzione.

 

 

Mercoledì, 25 Agosto 2004
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK