Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Impugnazioni.
Nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 e ss. Della legge n. 689 del 1981, il potere di ricorrere per cassazione non sorge con la semplice lettura del dispositivo della sentenza, ma presuppone che questa sia stata depositata in cancelleria, completa dei suoi elementi costitutivi, perché solo con tale adempimento la pronuncia può essere investita di censure specifiche e motivate, mediante detto mezzo di impugnazione, che, consentito dal tredicesimo comma dell’art. 23 della citata legge, deve coordinanrsi con uno dei motivi di annullamento denunciabili a norma dell’art. 360 c.p.c..