Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Opposizione – Ricorso e decreto di fissazione dell’udienza.
Il procedimento di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione amministrativa, il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell’art. 23, legge cit., devono essere notificati d’ufficio, a cura della cancelleria, alla P.A. che ha emanato l’ordinanza e, conseguentemente, non sono applicabili le norme del codice di rito civile che stabiliscono nullità o decadenze a carico della parte per le attività che devono essere svolte a cura dell’ufficio, nel caso di nullità della notificazione. (Nella specie, in quanto effettuata presso l’avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso la sede dell’ente che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione), sicchè il giudice, ex art. 291, c.p.c., applicabile in via estensiva, accertato il vizio dell’atto, deve disporre la rinnovazione della notificazione e non può dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione.