Guida in stato di ebbrezza – Estinzione per oblazione – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuta agnazione non si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dal momento che il codice della strada ne subordina l’applicazione all’«accertamento del reato» come espressamente prevede il comma secondo dell’art. 186 di detto codice. (Tale principio trova altresì conferma nel comma secondo dell’art. 221 del codice della strada che, nell’ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla applicazione della sanzione amministrative, che verrà poi applicata dal Prefetto ai sensi dell’art. 224, comma terzo, codice della strada).