Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Immediata lettura del dispositivo in udienza.
Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza in giunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la lettura del dispositivo all'udienza di discussione, prescritta dall’articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, risponde all'esigenza di ancorare il momento dell'immodificabilità della decisione alla data dell'udienza predetta, per assicurare alle parti l'immediata conoscenza del regolamento giudiziale dei loro rapporti e l'immutabilità del medesimo rispetto alla successiva stesura della motivazione; sicché l’omissione nella udienza di discussione e decisione della causa, della lettura del dispositivo, determina nullità della sentenza risultando vulnerato il carattere di concentrazione che il legislatore ha impresso a questo tipo di procedimento. (Nella fattispecie, relativa ad infrazione al codice della strada, poichè non risultava dal verbale di udienza alcuna menzione in ordine alla lettura del dispositivo, né tale circostanza era indicata nel testo della sentenza - depositata il 23 maggio 2002 - con cui il giudice di pace aveva respinto la opposizione, nè soccorrevano altri elementi di valutazione per potersi desumere esservi stata una mera irregolarità e non una omissione materiale, la S.C. ha accolto il ricorso della opponente medesima e rinviato ad altro giudice di pace).